La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 686 del 17 maggio 2022, ha chiarito che il provvedimento di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore di beni e di diritti di credito è soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, atteso che si tratta di un atto che produce effetti immediatamente traslativi. Solo nel diverso caso in cui vi fosse stato un concordato con garanzia, senza alcun effetto traslativo, avrebbe dovuto essere applicata la tassazione fissa.
Al centro del contenzioso vi era un avviso di liquidazione, notificato da un ufficio fiorentino dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’imposta di registro relativa alla tassazione di un decreto di omologazione di concordato fallimentare, emesso dal Tribunale di Firenze, nel quale la contribuente, destinataria dell’avviso, ricopriva la veste di assuntrice.
La Ctp di Firenze, adita dalla contribuente, riteneva che, trattandosi di un atto con effetti immediatamente traslativi, l’omologazione di detto concordato dovesse scontare l’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’articolo 9 Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 131/86.
La controversia veniva, allora, portata avanti al Collegio toscano di seconde cure da parte della parte soccombente, che sosteneva che fosse errata l’applicazione dell’articolo 9 della Tariffa allegata al citato Dpr mentre, al contrario doveva essere applicato il precedente articolo 8, che reca il trattamento fiscale degli atti giudiziari e, in particolare, l’applicazione di imposta in misura fissa per gli atti “di omologazione” (cfr. lettera g).
La decisione
Con una stringata ma significativa motivazione, la Ctr Toscana, nel rigettare il gravame del contribuente, premette che sussiste in materia il chiaro insegnamento della suprema Corte di cassazione, che sancisce l’assoggettabilità del provvedimento di omologazione del concordato fallimentare con terzo assuntore ad imposta proporzionale, essendo il concordato medesimo un atto giuridico avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (cfr. Cassazione nn. 3286/2018 e 13352/2020).
Ebbene, continua il Collegio regionale, anche nel caso di specie, con il concordato fallimentare si è determinato il trasferimento dei beni e dei diritti di credito all’appellante, in quanto terzo assuntore.
E ciò in base al principio consolidato – recepito nel nostro ordinamento, in relazione ai contratti, dall’articolo 1376 cc ma di valenza generale – che sancisce che l’efficacia immediatamente traslativa degli atti di disposizione riguarda non solo la proprietà e gli altri diritti reali ma anche i diritti di credito – pertanto, l’atto di concordato, avendo trasferito i predetti diritti, deve essere assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale.
In definitiva, chiosa la Ctr, la Cassazione ha ulteriormente ribadito l’effetto immediatamente traslativo del concordato fallimentare con terzo assuntore di beni, e anche diritti di credito, diversamente dal caso in cui vi fosse stato un concordato con garanzia, quindi senza alcun effetto traslativo ove, giustamente, deve essere applicata la tassazione fissa (per un diverso caso di questo tipo, cfr. Cassazione n. 19596/2015).
Ebbene, il momento traslativo di cui all’articolo 1376 cc, nel caso di concordato fallimentare con terzo assuntore, è rappresentato proprio dall’omologa del concordato fallimentare, in cui l’assuntore si obbliga, dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari, a soddisfare i crediti concorsuali nella misura concordata, così come disciplinato dall’articolo 1273 cc. nello schema dell’accollo.
In ultima analisi, con la sentenza in questione, la Ctr Toscana, in ossequio ai principi desunti dall’orientamento della Corte di legittimità, esclude la rilevanza del generico riferimento agli “atti di omologazione”, con soccombenza del principio “nominalistico”, contenuto nell’articolo 8, Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 131/1986, per sottolineare come nel caso del concordato fallimentare con terzo assuntore l’atto giudiziario di omologa produca effetti immediatamente traslativi, i quali giustificano l’imposizione proporzionale, anche nel caso in cui il trasferimento abbia ad oggetto, in ipotesi, solamente diritti di credito.
fonte fiscooggi.it