Il 31 luglio 2022 è il termine “ultimo” per versare le rate che erano in scadenza nel 2021, tuttavia, considerando la possibilità di effettuare il pagamento avvalendosi anche dei 5 giorni di tolleranza aggiuntivi concessi dalla legge (articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018), saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro l’8 agosto 2022.
Le rate scadute nel 2021 potranno così essere versate, in unica soluzione entro l’8 agosto 2022 (considerando i 5 giorni di tolleranza) per le rate del 2021 di “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Rottamazione UE”, in particolare, entro tale termine:
- per mantenere i benefici del “Saldo e stralcio”, dovranno essere versate le rate in scadenza il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
- per mantenere i benefici della “Rottamazione-ter”, dovranno essere versate le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.
Ricordiamo che la legge di conversione del “Decreto Sostegni-ter” (Legge n. 25/2022) ha previsto la riammissione ai benefici della “Definizione agevolata” per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine definito dal Decreto Fiscale” n. 146/2021), delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.
Lo stesso provvedimento ha inoltre fissato un nuovo termine per considerare tempestivo il versamento anche delle rate in scadenza nell’anno 2022.
- 30 aprile 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2020;
- 31 luglio 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” originariamente in scadenza nel 2021;
- 30 novembre 2022 per le rate di “Rottamazione-ter” previste nel 2022.
Per approfondire è possibile consultare le FAQ con le risposte alle domande più frequenti rispetto al nuovo calendario delle scadenze previsto dal Decreto Sostegni ter convertito il legge per ciò che riguarda la Rottamazione-ter e il Saldo e stralcio.
In caso di versamenti oltre i termini previsti o per importi parziali, verranno meno i benefici della misura agevolata e i pagamenti già effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
La legge n. 25/2022 ha inoltre stabilito l’estinzione delle procedure esecutive eventualmente avviate in seguito al mancato, parziale o ritardato pagamento, entro il 9 dicembre 2021, delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.
fonte fiscoetasse.com