Un supporto alle piccole e medie imprese per fronteggiare le ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato a causa della contrazione della domanda, dell’interruzione di contratti e progetti esistenti e delle perturbazioni nelle catene di approvvigionamento. Il fondo appositamente istituito ha una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2022.
È l’articolo 18 del Dl 50/2022 a introdurre e disciplinare la misura di sostegno, per accedere alla quale devono essere soddisfatte le regole disegnate dalla Commissione europea nel “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” (Comunicazione 2022/C131 I/01).
Tale provvedimento consente, nel rispetto di determinate condizioni, la concessione, entro il 31 dicembre 2022, di aiuti temporanei di importo limitato (fino a un massimo di 400mila euro per singolo beneficiario ovvero fino a 35mila euro per le aziende attive nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura) a favore delle imprese colpite dall’aggressione russa contro l’Ucraina e/o dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni.
Destinatari delle risorse
L’erogazione dei contributi a fondo perduto avverrà, dietro presentazione di apposita istanza, alle piccole e medie imprese nazionali, diverse da quelle agricole, danneggiate dalla crisi ucraina.
Per individuare le aziende destinatarie dei benefici, bisogna far riferimento alla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione europea, che, all’articolo 2, indica gli effettivi e le soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese. In particolare, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita Pmi) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni. Nella categoria delle Pmi si definisce piccola un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; è, invece, microimpresa quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Tali soggetti, per accedere alle risorse del fondo, devono presentare tutti i seguenti requisiti:
- aver realizzato negli ultimi due anni cessioni di beni o servizi (compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati) con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, in misura pari almeno al 20% del fatturato totale
- aver sostenuto, nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” (ossia, il 18 maggio 2022), un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati maggiore di almeno il 30% rispetto al costo medio del corrispondente periodo del 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, del corrispondente periodo del 2021
- hanno subìto, nel trimestre antecedente la data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”, un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. A tal fine, rilevano i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa nonché i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir).
Entità della misura di sostegno
L’ammontare del contributo a fondo perduto assegnato a ciascuna impresa – nel limite delle risorse disponibili e, comunque, entro il tetto di 400mila euro per beneficiario – è determinato sulla base della differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” e quello dei ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019.
Alla differenza tra i due valori si applica la percentuale:
- del 60%, in caso di soggetti con ricavi 2019 (ovvero 2021, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020) non superiori a 5 milioni di euro
- del 40%, in caso di soggetti con ricavi 2019 (ovvero 2021, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020) superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni.
Il contributo non è cumulabile con i benefici a favore delle imprese esportatrici previsti dall’articolo 29 del medesimo “decreto Aiuti”.
Serve un decreto attuativo
Come accennato, l’accesso al contributo a fondo perduto è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda, da produrre entro il termine che verrà fissato dal decreto attuativo che dovrà essere adottato dal ministero dello Sviluppo economico, comunque non successivo al sessantesimo giorno dalla pubblicazione dello stesso Dm sul sito ministeriale. Il decreto dovrà anche definire le modalità di verifica del possesso dei requisiti necessari all’ottenimento del beneficio.
Se le risorse messe a disposizione (130 milioni di euro) non dovessero risultare sufficienti a soddisfare tutte le istanze considerate ammissibili, il Mise provvederà a ridurre in modo proporzionale l’importo del contributo spettante a ciascuna impresa.
fonte fiscooggi.it