La Ctr del Piemonte, con la sentenza n. 558 del 4 maggio 2022, ha stabilito che l’obbligo di pagamento del canone Tv deriva dalla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni, a prescindere dall’uso o dal non uso che di esso si faccia: è il contribuente che ha l’onere di fornire la prova dell’inidoneità dell’apparecchio a ricevere trasmissioni televisive, in quanto la debenza del canone non è esclusa dal non uso dell’apparecchio.
Al centro della vertenza era la cartella di pagamento, emessa da un ufficio piemontese dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, con cui era stato recuperato il canone speciale Rai relativo all’abbonamento, intestato ad un odontoiatra. La richiesta impositiva era stato effettuata a seguito di accesso della Guardia di finanza, che constatava la presenza nello studio medico del contribuente di un televisore.
A seguito del ricorso del dottore, la Ctp di Torino concordava con la posizione del contribuente, secondo il quale era onere dell’ufficio fornire la prova che l’apparecchio detenuto fosse adatto alla ricezione dei canali televisivi e che tale prova non potesse essere superata dal fatto che il medico avesse confermato trattarsi di “televisore” quello che in realtà era solo un monitor. In definitiva, sarebbe stato onere dei verificatori accertarsi che l’apparecchio fosse idoneo alla ricezione.
Proponeva, allora, gravame l’ufficio, eccependo che l’obbligo di pagamento del canone scaturisse dalla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni e prescindesse dall’uso o dal non uso dello stesso.
In sede di accesso, continuava l’Amministrazione finanziaria, la Guardia di finanza aveva reperito un televisore la cui esistenza era stata confermata dal contribuente, seppure con la precisazione di un particolare utilizzo. Il medico, inoltre, non aveva mai dichiarato la marca dell’apparecchio, né aveva prodotto una dichiarazione della casa produttrice circa la sua inidoneità a ricevere canali Tv.
La decisione
Il Collegio piemontese, nell’accogliere il gravame erariale, osserva che il contribuente, nel pvc, aveva dichiarato che il televisore detenuto fosse esclusivamente utilizzato per trasmettere i video delle conferenze intrattenute presso il proprio studio di odontoiatria e non per trasmettere canali Tv. In un’istanza di autotutela successiva, aveva, poi, precisato che l’apparecchio in questione era adibito solo ed esclusivamente al servizio di videocamere installato nella propria struttura con regolare autorizzazione e per la visione di immagini registrate su cd o dvd per i pazienti.
In definitiva, concludeva la Ctr, a fronte dell’ammessa detenzione di un apparecchio Tv, era onere della parte fornire prova dell’inidoneità dell’apparecchio stesso a ricevere trasmissioni televisive, in quanto il canone prescinde dal non uso dell’apparecchio o da un uso in concreto più limitato e particolare.
Non avendo adempiuto al descritto onere, il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo restava dovuto.
Conclusioni
Si ricorda che è tenuto al pagamento del canone chiunque detenga un apparecchio televisivo, locuzione con cui si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno.
In questo senso si è espresso il ministero dello Sviluppo economico, con la nota del 20 aprile 2016.
Non fa eccezione, quindi, la Tv, anche se “utilizzata” come monitor.
fonte fiscooggi.it