Un cittadino che intende beneficiare della proroga del regime previsto per i lavoratori “impatriati” ma si è accorto che la somma versata, pari al 10%, per aderire al rinnovo dell’agevolazione è inferiore a quanto dovuto, non può effettuare il pagamento dell’integrazione ricorrendo al ravvedimento operoso. L’estensione è subordinata al versamento del 10 o del 5% del reddito, nei termini indicati nel provvedimento del 3 marzo 2021. L’istante, quindi, non potrà fruire dell’estensione del regime di favore per ulteriori 5 anni, ma potrà solo recuperare quanto già versato. Il chiarimento arriva con la risposta n. 383 del 18 luglio 2022 dell’Agenzia.
L’Agenzia ricorda che il decreto “Crescita” (articolo 5, comma 1, lett. c), Dl n. 34/2019) ha inserito nel decreto Internazionalizzazione (nell’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015) il comma 3-bis che prevede la possibilità di estendere ad ulteriori cinque anni il regime sugli impatriati in presenza di almeno un figlio minore o in caso di acquisto di una casa in Italia. La circolare n. 33/2020 ha fornito ulteriori chiarimenti sull’estensione del regime che prevede la tassazione al 50% del reddito imponibile per ulteriori 5 anni, ridotta al 10% se il soggetto ha almeno tre figli minori o a carico.
Successivamente, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 50, della legge n. 178/2020) ha previsto che tutti gli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime “impatriati” possono optare per l’estensione del regime speciale per altri cinque periodi d’imposta, previo versamento di un importo pari al 10% ovvero al 5% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione. Il versamento del 10%, come precisato dal provvedimento del 3 marzo 2021, riguarda i cittadini impatriati con almeno un figlio minore o a carico oppure i cittadini che abbiano acquistato un immobile a uso abitativo in Italia. la percentuale si riduce al 5% se i figli sono almeno tre e il lavoratore abbia comunque acquistato la casa.
I dipendenti devono poi presentare richiesta scritta al datore di lavoro entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio e se tale periodo è finito il 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del Provvedimento (quindi entro il 30 agosto 2021).
La richiesta fra l’altro deve indicare gli estremi del versamento del 10% o del 5 per cento. I sostituti a loro volto effettueranno le ritenute del 50% o del 10% del reddito imponibile sulle somme e i valori imponibili corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta scritta.
Gli autonomi comunicano l’estensione del regime di favore nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui hanno effettuato i versamenti del 10 o del 5 per cento.
Alla luce del quadro normativo e di prassi delineato, l’Agenzia ritiene che in caso di omesso o parziale versamento di quanto dovuto il diritto all’opzione si perde essendo precluso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso. L’istante quindi potrà solo recuperare quanto versato con apposita domanda da inviare entro due anni dal pagamento delle somme o se posteriore dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
fonte fiscooggi.it