Il decreto “Semplificazioni” (articolo 10 del Dl n. 73/2022) ha modificato le deduzioni Irap per il costo del personale a tempo indeterminato stabilendo che le nuove misure si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge. Pertanto, considerato che le istruzioni al modello Irap 2022 approvate lo scorso 31 gennaio non tengono conto di tali novità, l’Agenzia delle entrate, fornisce dei chiarimenti sulle corrette modalità di compilazione della sezione I del quadro IS del modello Irap 2022, precisando tuttavia che, non essendo stato modificato il quantum della deduzione, per il primo anno è possibile effettuare la compilazione secondo le regole indicate nelle istruzioni pubblicate sul sito. Le novità nella risoluzione n. 40/E del 15 luglio 2022.
Compilazione Sezione I quadro IS
Queste le indicazioni dell’Agenzia:
- nei righi IS1, colonna 2, IS4, colonna 3, e IS5, colonna 2, vanno indicate le deduzioni spettanti in relazione ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
- i righi IS2, IS3 e IS6 non vanno compilati
- nel rigo IS7, colonna 3, va indicata la deduzione di cui all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto Irap (nella vigente formulazione), ossia la deduzione riferita al costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato, compresa la deduzione ammessa, nei limiti del 70 per cento del costo complessivamente sostenuto, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto (da evidenziare anche in colonna 2)
- nel rigo IS9 va indicata l’eventuale eccedenza delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 del citato articolo 11 rispetto al limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri e spese a carico del datore di lavoro.
Le novità del decreto “Semplificazioni”
L’articolo 10 del Dl n. 73/2022 ha modificato l’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto Irap) sulla determinazione del valore della produzione netta e sulla disciplina dei costi del personale deducibili dalla base imponibile Irap.
Le deduzioni indicate dall’articolo 10, comma 1 del Dl n. 73/2022, spettanti solo ai soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, sono:
- la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto Irap)
- la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 5, del decreto Irap)
- la deduzione forfetaria di 1.850 euro fino a 5 dipendenti per i soggetti con componenti positivi non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000 (articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto Irap).
La risoluzione ricorda inoltre, che la disposizione del decreto “Semplificazioni”, allo stesso tempo, prevede l’abrogazione delle seguenti agevolazioni: la deduzione forfetaria di 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto Irap), la deduzione dei contributi previdenziali e assistenziali relativi ai medesimi lavoratori (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 4, del decreto Irap), la deduzione per incremento occupazionale fino a 15mila euro per ciascun nuovo dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato (articolo 11, comma 4-quater, del decreto Irap).
La stessa disposizione, evidenzia l’Agenzia, modifica, infine, il comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto Irap sostituendo la deduzione del costo residuo del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato (pari alla differenza tra il costo del predetto personale e le altre deduzioni spettanti) con la deduzione integrale del costo complessivo del predetto personale. In pratica, il costo deducibile non va più determinato per “differenza” rispetto alle altre deduzioni specifiche previste dall’articolo 11 del decreto Irap (nella formulazione previgente).
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del decreto “Semplificazioni”, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (in vigore dal 22 giugno 2022).
A seguito di queste novità quindi l’Agenzia, con la risoluzione in esame, risponde alle richieste di chiarimenti in merito alle modalità di compilazione del modello Irap 2022.
fonte fiscooggi.it