Le pubbliche amministrazioni non sono tenute all’obbligo comunicativo dell’esterometro per tutte quelle operazioni, come quelle istituzionali, per le quali non agiscono come soggetti passivi. L’opzione per l’esterometro è comunque possibile ma solo su base volontaria. Lo ha chiarito l’Agenzia con la risposta n. 379/2022.
L’istante, una provincia, effettua acquisti documentati con fatture transfrontaliere, analogiche o digitali, nell’ambito dell’attività istituzionale, per i quali non sono emesse bollette doganali. Ad oggi ha integrato il documento di acquisto versando l’imposta dovuta e comunicando i dati con “l’esterometro”. Chiede quindi un chiarimento sull’invio dei dati delle operazioni transfrontaliere utilizzando esclusivamente il Sistema di interscambio e il formato xml attualmente utilizzato per la trasmissione delle fatture elettroniche, entrato in vigore il 1° luglio 2022 in sostituzione dell’esterometro secondo le previsioni della legge di bilancio 2021.
L’istante fa presente che l’articolo 4, paragrafo 5, della VI direttiva Cee, stabilisce che gli enti pubblici non sono soggetti passivi anche quanto per le attività istituzionali percepiscono delle retribuzioni, circostanza che esclude l’emissione di una fattura. Quindi per adempiere all’emissione della fattura elettronica integrata, da inviare tramite Sdi, l’istante dovrebbe versare l’imposta con il codice tributo 60XE, relativo all’iva commerciale dell’ente, adempimento che non ritiene corretto.
L’Agenzia ricorda che la misura sull’esterometro (articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015 (“esterometro”), come successivamente chiarito anche dalla circolare n. 26/2022, prevede che l’obbligo sussista solo per i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e che riguardi tutte le operazioni attive e passive, indipendentemente dalla loro rilevanza Iva. Gli acquisti vanno comunicati solo se superiori a 5mila euro se «non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».
L’Agenzia, in risposta all’interpello, chiarisce che per le proprie attività istituzionali, anche dopo il 1° luglio 2022, l’istante potrà continuare a integrare le fatture ricevute da soggetti esteri, analogiche o digitali al di fuori del Sistema di Interscambio, liquidando la relativa imposta come ha sempre fatto.
La Pa quindi non è tenuta all’integrazione/autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file xml utilizzando i tipo documento TD17, TD18 e TD19, ma il mancato o tardivo invio dei dati o utilizzo di specifiche tecniche (vedi provvedimento del 30 aprile 2018) costituisce una violazione dell’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs n. 127/2015 (così sempre la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022).
fonte fiscooggi.it