Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con la serie generale n. 163 di ieri, 14 luglio 2022, il decreto n. 89 del 23 febbraio 2022, a firma del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente il regolamento che individua le modalità per l’attribuzione alle persone fisiche, agli enti e alle società del social bonus, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 81 del Dlgs n. 117/2017, nonché la misura del credito d’imposta e i criteri per la sua fruizione.
Il social bonus consiste in un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro in favore di enti del Terzo Settore effettuate da persone fisiche e del 50% se le erogazioni liberali sono effettuate da enti o società. Le liberalità sono riconosciute ad enti che abbiano presentato al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore, utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale, eseguite con modalità non commerciali, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali. Il neo-decreto prevede la possibilità di sostenere beni assegnati agli enti del Terzo Settore in forma singola o in partenariato tra loro. In questo caso, l’ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale capofila è considerato l’ente proponente.
Riconoscimento e fruizione del tax credit
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il social bonus è ripartito in tre quote annuali di pari importo e spetta, specifica il decreto, a condizione che le erogazioni liberali siano effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità; la causale del pagamento deve contenere il riferimento al social bonus, all’ente del Terzo Settore beneficiario e all’oggetto dell’erogazione.
Le persone fisiche e gli enti non commerciali fruiscono del tax credit a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, fino ad esaurimento del credito.
Per i titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione attraverso modello F24 (articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), presentato mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione liberale. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, dell’importo annuale, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di fruizione dello stesso e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi, fino a quando se ne esaurisce la fruizione.
Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Inoltre, non si applicano il limite annuale per l’utilizzo dei crediti d’imposta pari a 250mila euro (articolo 1, comma 53 della legge n. 244/2007) e il limite annuale alle compensazioni (articolo 34 della legge n. 288/2000).
Progetti di recupero e iter delle istanze
L’individuazione dei progetti di recupero sostenibili mediante le liberalità avviene con un procedimento a sportello, diretto a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti.
Ciascun ente proponente presenta al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese – l’istanza di partecipazione al procedimento, unitamente alle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di partecipazione, la scheda anagrafica dell’ente proponente e degli eventuali partner, almeno due fotografie del bene oggetto dell’intervento, la scheda descrittiva del progetto, con l’indicazione specifica della tipologia di interventi che si intendono realizzare, il computo metrico – estimativo dei costi con prezzi unitari ricavati dai vigenti prezzari o, in mancanza, dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata, il cronoprogramma degli interventi, la copia del provvedimento amministrativo di assegnazione del bene, la) copia del documento di identità del legale rappresentante dell’ente proponente e degli eventuali partner.
Le istanze vanno presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ogni anno e sono esaminate da una Commissione ad hoc nominata con decreto del direttore generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, che verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione e dei presupposti previsti, la completezza della documentazione. A conclusione dell’istruttoria la Commissione redige l’elenco dei progetti di recupero ammessi, con individuazione dei progetti di recupero in favore dei quali è possibile godere dell’agevolazione.
Adempimenti dei beneficiari
Gli enti del Terzo Settore titolari dei progetti di recupero, beneficiari delle erogazioni liberali, devono comunicare trimestralmente al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento e il rendiconto delle spese sostenute con le risorse finanziarie acquisite mediante le erogazioni liberali. A conclusione dei lavori, gli enti medesimi trasmettono il rendiconto finale accompagnato da copia del certificato di collaudo finale e dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’ente titolare del progetto.
Gli enti provvedono a dare pubblica comunicazione, annualmente, le informazioni relative al totale degli importi ricevuti nell’anno precedente mediante le erogazioni liberali e delle spese con queste sostenute, tramite il proprio sito web istituzionale, nell’ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile o, in mancanza, nel sito internet della rete associativa. Gli enti inseriscono nell’apposito portale www.socialbonus.gov.it, gestito dal ministero, tutte le informazioni relative al progetto di recupero ammesso: descrizione del bene e sua localizzazione; ente proprietario; descrizione degli interventi previsti e realizzati; estremi dei titoli abilitativi richiesti dalla normativa in materia edilizia, culturale e paesaggistica, ai fini della realizzazione degli interventi; il costo previsto per la realizzazione degli interventi; gli importi ricevuti mediante le erogazioni liberali; l’ammontare delle spese effettuate con le risorse finanziarie provenienti dalle erogazioni liberali; l’ammontare dei fondi pubblici erogati: le attività di interesse generale da svolgere o volte mediante l’utilizzo del bene e i soggetti fruitori; la pagina del sito web dell’ente titolare del progetto.
fonte fiscooggi.it