Un cittadino che intende rinnovare l’agevolazione Irpef prevista per i lavoratori impatriati ma ha fatto scadere il termine dei 180 giorni, che cadeva il 31 agosto 2021, per versare l’importo dovuto (5% del reddito prodotto in Italia nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione), perde la possibilità di fruire del regime agevolato per l’ulteriore quinquennio. L’Agenzia, infatti, con la risposta n. 371 del 12 luglio 2022, chiarisce che l’istante non potrà sanare la sua situazione con il ravvedimento operoso.
Condizioni per il rinnovo dell’opzione
L’Agenzia ricorda in primo luogo che il decreto “Crescita” (l’articolo 5, comma 1, lett. c), Dl n. 34/2019) ha esteso per ulteriori 5 anni l’agevolazione per i lavoratori impatriati che prevede la detassazione del 50% dei redditi percepiti, a condizione che lo stesso lavoratore abbia un figlio minore o a carico, anche in adozione o affido, o che acquisti una casa in Italia. Inoltre se i figli minori o a carico sono almeno tre, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
Successivamente, la legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 50, della legge n. 178/2020) ha previsto che gli iscritti all’Aire o i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime impatriati, possano optare per l’estensione del regime speciale per ulteriori cinque periodi d’imposta.
In questo caso, come stabilito dal provvedimento del 3 marzo 2021, il lavoratore dovrà versare un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia nel periodo precedente a quello dell’opzione, se ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sia diventato proprietario di almeno una casa in Italia dopo il rimpatrio o nei 12 mesi precedenti o ne diventi proprietario entro 18 mesi dall’effettuazione del versamento, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione di sanzioni.
Il versamento si riduce al 5% nel caso in cui i figli siano almeno tre e il lavoratore abbia acquistato la casa.
Lo stesso provvedimento prevede che il versamento sia eseguito entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione. I soggetti invece, per i quali il primo periodo del regime di favore si è concluso il 31 dicembre 2020, devono effettuare il versamento entro 180 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso provvedimento.
Nel caso in esame, quindi, l’istante, considerato che tale periodo terminava il 31 dicembre 2020, avrebbe dovuto effettuare il versamento entro il 30 agosto 2021.
L’Agenzia ricorda inoltre che entro gli stessi termini, i lavoratori dipendenti devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro, in cui devono essere indicati gli estremi del versamento.
In conclusione, considerato che l’estensione del regime agevolato per un ulteriore quinquennio è subordinato al versamento degli importi dovuti nei tempi indicati, il mancato adempimento preclude al soggetto istante l’applicazione del beneficio, non essendo ammesso il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
fonte fiscooggi.it