Con Provvedimento n 253466 del 30 giugno pubblicato in data 1 luglio 2022 le Entrate definiscono modalità, termini di presentazione e contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta di cui all’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4
In particolare, si tratta del credito d’imposta in favore di
- imprese turistiche,
- nonché di quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, per canoni di locazione di immobili, di cui all’articolo 5 del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.alità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
L’articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto che il credito d’imposta di cui all’articolo 28 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti alle imprese del settore turistico nonché a quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 – Gestione di piscine, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il credito d’imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.
Al fine di utilizzare il suddetto credito, i beneficiari sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework.
In caso di locazione, l’articolo 28 comma 5-bis del decreto legge n. 34 del 2020 prevede che i soggetti beneficiari della presente misura possono, in luogo dell’utilizzo diretto, optare per la cessione del credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.
I cessionari utilizzano il credito con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.
La condizione della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi deve sussistere anche se il credito d’imposta è “allocato” nella Sezione 3.1 (ferma restando, in tal caso, la deroga prevista dal comma 5, terzo periodo, dell’art. 28 del D.L. n. 34 del 2020).
L’Autodichiarazione necessaria al credito di imposta è inviata esclusivamente con modalità telematiche dall’11 luglio al 28 febbraio 2023
- direttamente dal contribuente
- oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
L’Autodichiarazione è inviata dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023:
- per i soggetti che hanno attivato una partita IVA per proseguire l’attività del de cuius ovvero che hanno posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale nel periodo che intercorre da gennaio 2019 alla data di presentazione dell’Autodichiarazione e che, pertanto, sono tenuti alla compilazione dei campi “Erede che prosegue l’attività del de cuius/trasformazione” e “Codice fiscale del de cuius/PARTITA IVA cessata” nel frontespizio del modello di Autodichiarazione;
- per i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore
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fonte fiscoetasse.com