Costituiscono titolo per l’iscrizione ipotecaria non solo i provvedimenti giudiziali, diversi dalla sentenza, che pure portino condanna al pagamento di somme o all’adempimento di altre obbligazioni, ma anche i provvedimenti ai quali la legge attribuisce l’espressa qualità di titoli idonei all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore (tribunale di Catania sentenza n. 3741/2021).
Nel caso in esame viene richiesta l’iscrizione di un’ipoteca giudiziale a fronte di un’ordinanza collegiale del Tribunale che ha posto a carico di un contribuente l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Considerando che l’articolo 2818 del codice civile dispone che i provvedimenti diversi dalle sentenze di condanna sono titolo idoneo all’iscrizione di ipoteca solo laddove una specifica norma di legge lo preveda espressamente e che l’articolo 3 della legge n. 219/2012 non fa alcun riferimento a provvedimenti simili a quello in base al quale si richiede l’iscrizione ipotecaria in questione, il Conservatore dei registri immobiliari, pertanto, sul presupposto della sussistenza di gravi e fondati dubbi sulla iscrivibilità dell’ipoteca, su istanza di parte, accetta di eseguire la formalità con riserva ex articolo 2674-bis del codice civile.
La controparte propone reclamo dinanzi al tribunale richiedendo l’eliminazione della riserva apposta dal Conservatore e sostenendo di aver chiesto l’iscrizione ipotecaria sulla base di un provvedimento al quale “la legge attribuisce tale effetto”.
A tal proposito si argomenta anche in merito alla possibilità di iscrivere ipoteca sulla base delle sentenze di separazione e alla piena equiparazione, operata dalla legge n. 54/2006, della posizione tra i figli nati fuori dal matrimonio e quelli nati all’interno dell’unione coniugale.
Il provvedimento, a giudizio della parte ricorrente, pur avendo una forma diversa ha prodotto i medesimi effetti sostanziali di una sentenza che dispone in ordine al mantenimento dei figli, titolo idoneo per iscrizione d’ipoteca.
Il tribunale adito rigetta il reclamo sostenendo che soltanto la legge può stabilire quali sono i provvedimenti giudiziali, diversi dalla sentenza, validi per l’iscrizione ipotecaria. Il comma 2 dell’articolo 2818 del codice civile costituisce una norma di rimando, richiedendo che la legge specifichi tassativamente i provvedimenti, diversi dalla sentenza, che consentono l’iscrizione dell’ipoteca.
Secondo il giudice, l’articolo 2818 c.c. non consente al Conservatore di verificare gli effetti sostanziali di un atto, presupposto per l’iscrizione ipotecaria, al fine di valutare la medesima portata di una sentenza di condanna. Il legislatore ha infatti riservato a sé la determinazione di una parificazione di effetti tra gli atti diversi dalla sentenza e la sentenza medesima (è esempio di parificazione il decreto ingiuntivo, perché espressamente previsto dall’articolo 655 codice di procedura civile).
Per quanto riguarda l’obbligo di mantenere i figli nati al di fuori dal matrimonio, non è stato espressamente statuito nulla. Il legislatore, però, con la legge n. 219/2012, ha previsto specifici provvedimenti anche cautelativi, non disposti nel caso in esame, sulla cui base è possibile iscrivere ipoteca.
In particolare, il giudice, a garanzia dei provvedimenti in materia di mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare garanzia personale o reale, può disporre il sequestro dei beni dell’obbligato e può, inoltre, ordinare all’obbligato il versamento delle somme dovute.
Il tribunale di Catania, pertanto, conclude sostenendo che costituiscono titolo per l’iscrizione ipotecaria non solo i provvedimenti giudiziali, diversi dalla sentenza, che pure portino condanna al pagamento di somme o all’adempimento di altre obbligazioni, ma anche i provvedimenti ai quali la legge attribuisce l’espressa qualità di titoli idonei all’iscrizione di ipoteca giudiziale sui beni del debitore.
fonte fiscooggi.it