Con la risposta n. 367 del 7 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate conferma quanto riportato nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico Pf chiarendo che solo l’erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, anche se non nominato nel testamento, in base alle norme sulla successione legittima. Al legatario non spetta tale onere.
Nel caso specifico, l’istante, in qualità di legatario, fa presente che la signora defunta, che al momento del decesso era vedova e senza prole, ha disposto del suo patrimonio unicamente per legati mediante testamento olografo, non nominando alcun erede. La de cuius aveva una sorella e un fratello, anch’essi legatari.
Per i beni non contemplati nel testamento operano le norme della successione legittima, perciò, prosegue l’istante, potrebbero essere considerati come eredi, la sorella e il fratello della defunta, che sarebbero chiamati come eredi per i beni non indicati nel testamento e per qualsiasi altro bene, nel caso in cui emergano ulteriori cespiti a compendi dell’eredità. Coesisteranno la successione legittima e la successione testamentaria.
A questo punto l’istante chiede di sapere se uno dei legatari possa presentare la dichiarazione dei redditi della de cuius.
L’Agenzia riprende la norma di riferimento, o meglio l’articolo 65 del Dpr n. 600/1973, etichettato “Eredi del contribuente”, che prevede che “gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare, direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all’ufficio delle Entrate del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l’accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.». I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell’ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma”.
In sostanza, solo l’erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta e quindi nel caso in esame l’istante in qualità di legatario non può presentarla per conto della de cuius.
Nel caso prospettato, quindi, in base alle norme sulla successione legittima, spetterà alla sorella e al fratello della defunta, chiamati come eredi per i beni non indicati nel testamento e per qualsiasi altro bene, nel caso in cui emergano ulteriori cespiti a compendi dell’eredità, presentare la dichiarazione dei redditi della persona deceduta.
A conferma di ciò, nelle istruzioni di compilazione del modello unico PF2021- redditi 2020 viene precisato che chi presenta la dichiarazione per conto di altri, deve indicare il proprio codice fiscale e il “codice carica” (ad esempio “erede”) che ricopre e le dette istruzioni prevedono che solo l’erede può presentare la dichiarazione dei redditi di una persona deceduta, escludendo la figura del legatario. Invece, con riguardo alla presentazione della denuncia di successione è previsto che possa essere presentata oltre che dall’erede anche dal legatario.
fonte fiscooggi.it