Come di consueto, agli esordi della stagione dichiarativa, l’Agenzia delle entrate, d’intesa con la Consulta nazionale dei Caf, definisce le linee guida per contribuenti, Caf e professionisti alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.
In particolare, quest’anno, con la circolare n. 24 del 7 luglio 2022, fornisce la prima parte delle indicazioni per l’anno d’imposta 2021, concernente ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta. Come chiarisce la stessa Agenzia, seguirà la pubblicazione di una seconda parte, relativa alle detrazioni pluriennali riguardanti gli immobili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, bonus verde, bonus facciate, ecobonus e superbonus).
Tra le principali novità, segnaliamo che:
- le spese per le prestazioni dei massofisioterapisti (che hanno conseguito il titolo dopo il 17 marzo 1999) sono detraibili anche se tali soggetti hanno presentato la domanda d’iscrizione negli elenchi speciali entro il 30 giugno 2020 e la delibera formale è stata emessa oltre detto termine, a condizione che l’iscrizione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale si intende fruire della detrazione
- le spese per tamponi e test di qualunque tipo (molecolari, sierologici o antigenici) per il Sars-Cov-2, eseguiti da laboratori pubblici o privati, sono detraibili quali prestazioni sanitarie diagnostiche, con obbligo di pagamento tracciato se eseguiti da strutture private non accreditate al Ssn. Le spese per tamponi rapidi, sierologici o antigenici, eseguiti in farmacia sono detraibili, anche se pagati in contanti, purché la certificazione rilasciata dalle farmacie riporti la denominazione della prestazione o i codici univoci 983172483 (esecuzione tampone rapido 18+) e 983172420 (esecuzione tampone rapido 12-18). Le spese per tamponi rapidi di autodiagnosi, qualora il documento di spesa non riporti il codice AD, che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, sono detraibili solo se sono provate la marcatura Ce e la conformità alla normativa europea del prodotto, non essendo compresi nell’elenco dei dispositivi di uso più comune
- le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam), a scuole di musica iscritte nei registri regionali, a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione sono detraibili, nella misura del 19%, calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a mille euro per ciascun ragazzo, solo se il reddito complessivo non supera i 36mila
- il bonus vacanze è riconosciuto anche per pacchetti turistici offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dalle agenzie di viaggi e tour operator. Spetta anche se il soggiorno si estende al di fuori del periodo previsto dall’agevolazione (periodi di imposta 2020 e 2021), purché comprenda almeno un giorno tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
L’Agenzia fornisce, inoltre, alcuni chiarimenti sui nuovi crediti d’imposta previsti per il 2021.
Nel dettaglio, evidenzia che:
- alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L’importo del credito spettante non può eccedere i 60mila euro
- alle persone fisiche non esercenti attività economiche è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a mille euro per ciascuna unità immobiliare
- per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022 da soggetti che, al momento della stipula del contratto, non hanno ancora compiuto 36 anni di età e hanno un Isee non superiore a 40mila annui, è riconosciuta l’esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per l’acquisto della prima casa e, per le compravendite soggette a Iva, anche un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva corrisposta in relazione all’acquisto; e l’esenzione dalla sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
L’Agenzia ricorda, infine, che con provvedimento del direttore del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica, che può essere riconosciuto fino a un massimo di 750 euro ed è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute, non oltre il periodo d’imposta 2022.
fonte fiscooggi.it