Le pensioni erogate a residenti francesi dallo Stato o da alti soggetti residenti o, ancora, da stabili organizzazioni sul territorio di non residenti, sono imponibili in Italia ai fini Irpef solo se rientrano nell’elenco delle prestazioni pensionistiche comprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle legislazioni nazionali francese e italiana. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con il principio di diritto n. 2 del 6 giugno 2022.
Il percorso argomentativo alla base della statuizione parte dalla considerazione che la normativa interna, la quale attrae a tassazione in Italia le pensioni per il solo fatto di essere erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti (articolo 49, comma 2, Tuir), deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nei Trattati.
Detto ciò, nel caso di pensionati residenti in Francia, è necessario fare riferimento all’articolo 18, della convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia (legge n. 20/1992), secondo cui, le pensioni pagate in relazione a un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme erogate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato.
Dopo la ratifica della convenzione, i due Paesi, con un Accordo amichevole, hanno definito l’interpretazione da dare all’espressione “sicurezza sociale” e concordato un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.
Pertanto, qualora le pensioni erogate rientrino nella suddetta elencazione, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lettera a), e 49, comma 2, lettera a), del Tuir.
fonte fiscooggi.it