Per consentire la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali stabiliti dalla Commissione Ue con la comunicazione del 19 marzo 2020 (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19) e il versamento dei relativi interessi, arrivano, con la risoluzione n. 35 del 5 luglio 2022 i codici tributo da riportare nel modello “F24 – versamenti con elementi identificativi”.
Il decreto 11 dicembre 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, all’articolo 4, ha previsto che in caso di superamento dei massimali stabiliti, l’importo dell’aiuto eccedente tale massimale è volontariamente restituito dal beneficiario, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004.
Con il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, il 27 aprile 2022 sono state definite, tra l’altro, le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti e stabilendo che tale restituzione avvenga con le modalità previste dall’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, esclusa la compensazione.
Per consentire quindi la restituzione spontanea dell’importo degli aiuti eccedenti i limiti dei massimali stabiliti e il versamento dei relativi interessi, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) sono istituiti i seguenti codici tributo.
- 8174 denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – CAPITALE – art. 4 DM 11 dicembre 2021”
- 8175 denominato “Temporary framework – restituzione volontaria degli aiuti eccedenti il massimale spettante – INTERESSI – art. 4 DM 11 dicembre 2021”.
Nella compilazione del modello “F24 Elide”, i suddetti codici tributo sono riportati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, il “codice aiuto” della singola misura agevolativa indicato nella “Tabella aiuti” presente nelle istruzioni al modello di autodichiarazione dei requisiti Temporary Framework
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione odierna
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto l’aiuto da riversare nel formato “AAAA”
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dell’aiuto da restituire, ovvero l’importo degli interessi, in base al codice tributo indicato.
fonte fiscooggi.it