Per limitare gli effetti derivanti dall’aumento dei prezzi dei prodotti energetici utilizzati come carburanti, il Governo dispone con la conferma della riduzione delle imposte applicate sugli stessi. . Il taglio, già effettuato con l’articolo 1-bis del Dl n. 21/2022 (“Ucraina-bis”) fino all’8 luglio, riprende dal giorno successivo e fino al 2 agosto. La misura è prevista da un decreto firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze, online sul sito Df, che ora attende solo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
In particolare, le aliquote di accisa sono state così rideterminate:
1) per la benzina, 478,40 euro per mille litri
2) per gli oli da gas o il gasolio usato come carburante, 367,40 euro per mille litri
3) per i gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburanti, 182,61 euro per mille chilogrammi
4) per il gas naturale usato per autotrazione, zero euro per metro cubo.
Nell’intervallo temporale indicato dal Dm (9 luglio-2 agosto 2022), inoltre, in conseguenza della riduzione dell’aliquota sul gasolio usato come carburante, non si applica l’accisa sul gasolio commerciale usato come carburante (numero 4-bis, della Tabella A allegata al Dlgs n. 504/1995).
Lo stesso decreto in corso di ufficializzazione, poi, mette mano anche all’Iva, prevedendo l’applicazione di un’aliquota ridotta al 5% da applicare al gas naturale usato per autotrazione.
Infine, stabilisce che gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e i gestori di impianti di distribuzione stradale di carburanti devono trasmettere mediante Pec o in via telematica, entro il 9 agosto 2022, all’ufficio competente per territorio dell’agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, i dati relativi alle quantità dei carburanti, le cui aliquote sono state rideterminate, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla fine della giornata del 2 agosto 2022.
fonte fiscooggi.it