La Direttiva Iva e il principio di neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il meccanismo dell’inversione contabile non è applicabile ad un soggetto passivo che non aveva né chiesto né ottenuto d’ufficio, prima della realizzazione delle operazioni imponibili, la sua identificazione ai fini dell’Iva. È quanto affermano gli eurogiudici riguardo una controversia che oppone una società all’Amministrazione tributaria rumena (Corte Ue, Causa C 146 del 2021 depositata il 30 giugno 2022)
La fattispecie e la questione pregiudiziale
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa alla controversia in esame verte sull’interpretazione della Direttiva n. 2006/112/CE sull’Iva, nonché del principio della neutralità fiscale, ed è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone l’amministrazione fiscale rumena ad una società rumena proprietaria di terreni boschivi in Romania che gestiva i terreni sulla base di contratti di vendita di legname conclusi con varie società specializzate nel settore dello sfruttamento forestale, in ordine alla decisione adottata dall’amministrazione tributaria di esigere il pagamento retroattivo dell’Iva a titolo di vendite di legname in piedi, negando all’interessata l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.
La questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue, la seguente questione, con cui si chiede di conoscere se la Direttiva Iva e il principio di neutralità fiscale ostino ad una normativa nazionale secondo cui il meccanismo dell’inversione contabile non è applicabile ad un soggetto passivo che non aveva né chiesto né ottenuto d’ufficio, prima della realizzazione delle operazioni imponibili, la sua identificazione ai fini dell’Iva.
Le valutazioni della Corte UE
La Corte Ue osserva che il meccanismo dell’inversione contabile costituisce un’eccezione al principio di cui all’articolo 193 della direttiva Iva, secondo il quale l’imposta sul valore aggiunto è dovuta dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile; pertanto esso deve essere interpretato restrittivamente.
In applicazione di tale meccanismo, non si verifica alcun versamento dell’Iva tra il fornitore e l’acquirente dei beni, dato che quest’ultimo è debitore, per le operazioni effettuate, dell’Iva a monte, pur potendo in linea di principio, se è soggetto d’imposta, detrarre tale imposta, cosicché, in tale ipotesi, nulla è dovuto all’Amministrazione tributaria.
L’articolo 1 delle decisioni di esecuzione numeri 2010/583 e 2013/676 consente alla Romania di derogare, coerentemente con l’articolo 395 della direttiva Iva, al principio di imposizione di cui all’articolo 193 di tale direttiva, designando come debitore dell’Iva il soggetto passivo destinatario della cessione di prodotti del legno di cui all’articolo 2 di ciascuna delle citate decisioni di esecuzione, dato che tali attività non figurano tra le operazioni menzionate all’articolo 199, paragrafo 1, della direttiva Iva.
Nella fattispecie in esame, l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è subordinata, sulla base della apposita normativa nazionale, vale a dire l’articolo 160, paragrafo 1, del codice tributario, alla condizione che i soggetti passivi interessati da tale meccanismo siano identificati ai fini dell’Iva prima della realizzazione delle operazioni imponibili.
Quanto alla genesi della disciplina interna, la Corte Ue osserva che sono le difficoltà incontrate nel mercato rumeno del legname nella lotta all’evasione fiscale ad avere indotto il legislatore nazionale a imporre tale condizione. Il requisito dell’identificazione ai fini dell’Iva garantirebbe, peraltro, il controllo efficace del rispetto degli obblighi tributari nonché l’esatta riscossione dell’Iva.
Né dalla direttiva Iva né dalle decisioni di esecuzione 2010/583 o 2013/676 risulta che, quando uno Stato membro è autorizzato a derogare all’articolo 193 della direttiva Iva, designando come debitore del pagamento dell’Iva il soggetto passivo destinatario della cessione di beni, applicando in tal modo il meccanismo dell’inversione contabile ad alcune operazioni imponibili, il legislatore nazionale dello Stato membro in parola non possa determinare, in sede di attuazione di tale deroga, condizioni di applicazione di tale meccanismo, nei limiti in cui esse non contravvengano al principio di neutralità fiscale.
Da un lato, tale lettura è rafforzata dall’articolo 199, paragrafo 2, della Direttiva, che consente agli Stati membri di definire le categorie di fornitori, di prestatori, di acquirenti o di destinatari ai quali può applicarsi il meccanismo dell’inversione contabile.
Dall’altra parte, poiché il meccanismo dell’inversione contabile costituisce un’eccezione al principio previsto all’articolo 193 della medesima Direttiva, esso deve essere interpretato restrittivamente.
Orbene, la limitazione prevista dalla normativa nazionale, assoggettando l’applicazione di tale meccanismo alla condizione che i soggetti passivi siano previamente registrati ai fini dell’Iva, determina infatti l’effetto di circoscrivere la portata di tale eccezione.
Inoltre, la normativa nazionale non è contraria alla giurisprudenza della Corte Ue secondo la quale il principio fondamentale di neutralità dell’Iva esige che la detrazione di tale imposta a monte sia accordata se i requisiti sostanziali sono soddisfatti, persino qualora alcuni requisiti formali siano stati disattesi dai soggetti passivi.
Risulta certamente da tale giurisprudenza che l’identificazione ai fini dell’Iva, di cui all’articolo 214 della Direttiva Iva, nonché l’obbligo per il soggetto passivo di dichiarare l’inizio, la variazione e la cessazione delle proprie attività, di cui all’articolo 213 di tale direttiva, costituiscono soltanto requisiti formali a fini di controllo, che non possono rimettere in discussione, in particolare, il diritto a detrazione dell’Iva, nei limiti in cui le condizioni sostanziali che fanno sorgere tale diritto siano soddisfatte.
La Corte ha concluso che non si può impedire ad un soggetto passivo di esercitare il suo diritto alla detrazione con la motivazione che lo stesso non si sarebbe registrato ai fini dell’Iva prima di utilizzare i beni acquisiti nell’ambito della sua attività imponibile.
Bisogna tuttavia sottolineare che tale giurisprudenza mira a garantire l’osservanza del principio fondamentale della neutralità fiscale, esigendo che la detrazione dell’Iva a monte possa essere operata dal soggetto passivo qualora i requisiti sostanziali della detrazione siano soddisfatti, persino qualora alcuni obblighi formali siano stati disattesi dal soggetto passivo.
Orbene, il diritto alla detrazione del beneficiario della cessione deve, allo stesso modo, essere rispettato, in linea di principio, sia nell’ambito del meccanismo dell’inversione contabile sia nel sistema comune dell’Iva. Su tale diritto non incide quindi il diniego opposto al prestatore di assoggettare una cessione al meccanismo dell’inversione contabile. Al riguardo, va osservato che una fatturazione errata dell’Iva al momento del fatto generatore, in particolare qualora, come nel caso di specie, essa sia stata emessa senza includere Iva, non può essere sufficiente, di per sé, a privare il soggetto passivo del diritto a detrazione.
Inoltre, la Corte ribadisce che il principio della neutralità fiscale, che traduce da parte del legislatore Unionale in materia di Iva il principio generale della parità di trattamento, osta, in particolare, a che beni o prestazioni di servizi simili, che sono quindi in concorrenza tra loro, siano trattati diversamente dal punto di vista dell’Iva.
Sulla base di consolidata giurisprudenza della Corte, tale principio generale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
Una differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole, vale a dire qualora essa sia rapportata a un legittimo scopo perseguito dalla normativa in questione e tale differenza sia proporzionata allo scopo perseguito dal trattamento in parola.
Nel caso di specie, il criterio che giustifica la limitazione dell’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile è di tipo oggettivo, dato che la normativa nazionale obbliga indistintamente tutti i soggetti passivi, siano essi venditori o acquirenti, coinvolti in una cessione di prodotti del legno di cui all’articolo 2 delle decisioni di esecuzione 2010/583 e 2013/676, rispettivamente, ad identificarsi ai fini dell’Iva.
Lo scopo perseguito da tale limitazione è la certezza del diritto. Il beneficiario di una cessione di beni è debitore dell’Iva se l’operazione è soggetta a tale imposta, il che dipende, in particolare, dal volume d’affari del fornitore, che può beneficiare del regime speciale di esenzione previsto dalla normativa rumena riguardante le piccole imprese. Orbene, tale condizione è difficile da verificare per il destinatario della fornitura.
Imponendo ai soggetti passivi una condizione di identificazione ai fini dell’Iva, il beneficiario dell’operazione imponibile dispone di un criterio più accessibile per conoscere, in modo esatto, la portata dei suoi obblighi fiscali, poiché il diritto rumeno esclude dall’obbligo di identificazione ai fini dell’Iva i soggetti passivi che beneficiano della franchigia applicabile alle piccole imprese e che non effettuano quindi operazioni che danno diritto a detrazione.
La differenza di trattamento appare quindi proporzionata allo scopo perseguito dalla normativa nazionale, in quanto, da un lato, l’identificazione ai fini dell’Iva deriva dal diritto dell’Unione stesso, ossia l’articolo 214 della direttiva Iva, e, dall’altro, il diritto a detrazione dei soggetti passivi interessati non è, in linea di principio, rimesso in discussione.
Le conclusioni della Corte UE
Tutto ciò premesso, la Corte UE perviene alla conclusione che la Direttiva Iva ed il principio di neutralità fiscale non ostano a una normativa nazionale secondo la quale il meccanismo dell’inversione contabile non è applicabile ad un soggetto passivo che non aveva né chiesto né ottenuto d’ufficio, prima della realizzazione delle operazioni imponibili, la sua identificazione ai fini dell’Iva.
Data sentenza:
30 giugno 2022
Numero sentenza:
Causa C- 146/2021
Nome delle parti:
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Sector 1 a Finanţelor Publice
contro
VB,
fonte fiscooggi.it