Le spese per l’intervento di restauro e risanamento conservativo del portale di una chiesa possono essere ricondotte nell’ambito del bonus facciate. Anche se in linea di massima la norma ha escluso dal perimetro agevolativo i “portoni”, secondo l’Agenzia il portale della chiesa costituisce un ornamento della facciata, al pari delle statue, delle colonne o dei contrafforti, tipici degli edifici dedicati al culto, che può fruire della detrazione fiscale. È in sintesi la risposta dell’Agenzia n. 352 del 28 giugno 2022.
L’Agenzia rileva che la ratio della misura agevolativa è quella di incentivare i lavori finalizzati al decoro urbano, a conservare l’organismo edilizio nel rispetto degli elementi strutturali dell’immobile, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo il miglioramento energetico dello stesso edificio. Quindi rientrano nel perimetro della agevolazione, fra l’altro, il consolidamento, il ripristino, inclusa la pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi, i lavori riferibili al decoro urbano come quelli eseguiti su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e sulle parti impiantistiche che insistono sulla porzione opaca della facciata. Sono invece escluse le spese per le chiostrine, i cortili e gli spazi interni, a meno che non siano visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico, e quelle per la sostituzione di vetri, infissi, grate e portoni.
Dal punto di vista soggettivo il bonus facciate interessa tutti i contribuenti residenti e non residenti, che effettuano gli interventi agevolati a prescindere dalla tipologia di reddito percepito. In linea di massima trattandosi di una detrazione dall’imposta lorda l’agevolatore non spetta alle persone che non hanno redditi imponibili. Sono quindi destinatari della misura di favore le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che hanno un reddito d’impresa, come persone fisiche, enti società di persone, società di capitali.
Fatte queste premesse, l’Agenzia considerando che la funzione del portale della Chiesa non è soltanto quella di consentire l’ingresso ai fedeli ma è anche decorativa e ornamentale, ritiene che le spese per i lavori di restauro e risanamento del portale possano essere ammesse al bonus facciate, nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dalle disposizioni sul bonus.
L’istante, infine, come specificato dalla stessa normativa, potrà anche optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito (articolo 121 del Dl n. 34/2020).
fonte fiscooggi.it