Il servizio reso dai tabaccai convenzionati con la società istante, consistente in una mera attività di raccolta e trasmissione delle adesioni dei clienti alle promozioni offerte dagli operatori – nel caso specifico telefonici – non rientra in alcuna delle attività previste dall’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973. Pertanto, il relativo corrispettivo è esente da ritenuta. Questo il chiarimento espresso dall’Agenzia con la risposta n. 346 del 27 giugno 2022.
Il quadro proposto alla valutazione dell’Agenzia vede la società in procinto di attivare, presso i propri “punti convenzionati” (i tabaccai partner), componenti la rete tramite cui opera, dei servizi a favore di due operatori. In generale, attraverso la rete, si impegnerebbe ad acquisire dai clienti finali degli operatori le adesioni alle offerte promozionali degli stessi. In particolare, i propri “punti convenzionati”, attraverso un’apposita interfaccia di servizio, dovrebbero raccogliere i dati dei clienti, acquisire i relativi documenti di identità e i loro Iban per l’addebito del servizio, stampare lo scontrino con i dati e la firma dei clienti e, infine, consegnare agli stessi i dispositivi o le sim.
A giudizio dell’istante e, da quanto premesso, anche dell’Agenzia, la disposizione di cui al Dpr n. 600/1973, la quale prevede che “i soggetti…, i quali corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’Irpef o dell’Irpeg dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”, nel caso prospettato non si applica. Le attività oggetto dei contratti analizzati dai tecnici delle Entrate, infatti, non hanno nulla a che vedere con quelle elencate dalla norma.
Queste ultime, inoltre come chiarito da una vecchia circolare (la n. 24/1983) e confermato dalla risoluzione n. 209/2003, sono tassative, quindi, devono essere assoggettate alla ritenuta solo le provvigioni percepite dai commissionari, dagli agenti, dai mediatori, dai rappresentanti di commercio e dai procacciatori d’affari per le attività svolte.
fonte fiscooggi.it