stituito, con la risoluzione n. 31/E del 24 giugno 2022, il codice tributo “1862” per l’assolvimento dell’imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito alle attività immateriali prevista dal “decreto Agosto” (articolo 110, comma 8-quater, del Dl n. 104/2020).
Tale possibilità rappresenta una deroga a quanto stabilito dal precedente comma 8-ter sulla deducibilità delle quote di ammortamento (“la deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, è effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.”).
Alla luce delle citate disposizioni normative, l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 31/2022, istituisce il codice tributo “1862” denominato “IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL MAGGIOR VALORE ATTRIBUITO ALLE ATTIVITA’ IMMATERIALI – art. 110, comma 8-quater, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
In sede di compilazione del modello F24, il nuovo codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “Anno di riferimento” si riferisce all’anno del versamento, nel formato “AAAA”.
fonte fiscooggi.it