È pari al totale del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata l’ammontare del bonus “Tessile Moda e Accessori” fruibile da ciascun beneficiario per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. Lo stabilisce il provvedimento del 23 giugno 2022, firmato da direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, che definisce la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario. Ciascun richiedente, inoltre, potrà visualizzare l’ammontare del bonus tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Il bonus, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24, con codice tributo “6953”, istituito con la risoluzione 65/E, nei periodi d’imposta successivi a quello di maturazione, è stato introdotto dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio” a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda, delle calzature e della pelletteria, particolarmente colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria. In particolare, il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio. Il credito d’imposta è riconosciuto sull’aumento delle rimanenze finali di magazzino limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 e a quello in corso al 31 dicembre 2021.
Il comma 4 dell’articolo 48-bis ha previsto che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, fossero stabilite le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 250 milioni di euro per l’anno 2022.
In proposito, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 ottobre 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per il periodo stesso.
Poiché l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate dal 10 maggio al 10 giugno 2022, con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, è inferiore al limite di spesa, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo del credito richiesto.
Nel caso in cui il credito d’imposta sia superiore a 150mila euro, il credito stesso è utilizzabile a seguito delle verifiche previste dal decreto “Antimafia” (Dlgs n. 159/2011) al termine delle quali l’Agenzia delle entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
fonte fiscooggi.it