L’Agenzia ribadisce che le somme corrisposte ai dipendenti da un ente a seguito di un accordo transattivo, a fini deflattivi di un contenzioso già in atto, concorrono alla formazione del reddito imponibile dei percettori per l’intero ammontare e devono essere assoggettate a tassazione ordinaria, non essendo rinvenibile un’ipotesi di esclusione prevista dalla normativa di riferimento. In questi termini è pervenuto il chiarimento con la risposta n. 344 del 23 giugno 2022.
L’ente istante ha in corso un contenzioso, in relazione a perizie tecniche immobiliari, con diversi dipendenti transitati nel 2012 nell’ente, a seguito dell’incorporazione con altro ente.
In particolare, l’istante rappresenta di aver rilevato che, per ciascuna perizia svolta, era corrisposto al dipendente in busta paga l’importo di 300 euro, senza applicazione di ritenute previdenziali e fiscali, in quanto l’operazione era trattata come mero “giroconto” della somma pagata dal richiedente il mutuo. In sostanza, il compenso era riconosciuto con la natura “risarcitoria”, fisso ed onnicomprensivo, ricomprendente i rimborsi spese per accertamenti e sopralluoghi propedeutici allo svolgimento dell’incarico. Inoltre, l’ente spiega che la realizzazione delle perizie per la concessione dei mutui edilizi ipotecari avveniva sulla base dell’assegnazione di appositi incarichi ai periti. Inoltre, non era previsto il rilascio di una ricevuta o fattura da parte del perito incaricato ai richiedenti il mutuo.
L’istante non condividendo tale prassi ha avviato in alcuni casi il recupero, con trattenute in busta paga degli interessati, dei compensi per perizie pagate ed in altri casi negato il pagamento di ulteriori perizie nel frattempo già svolte dai dipendenti interessati, da cui il richiamato contenzioso.
Ebbene, l’ente, volendo chiudere tutti i contenziosi pendenti proponendo un accordo transattivo, domanda se debba essere tassato l’intero importo erogato e se lo stesso possa essere assoggettato a tassazione separata.
L’Agenzia premette che, ai sensi dell’articolo 1965 cc, “la transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro …” e, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Tuir, “i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.
La prassi ha, poi, chiarito che tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente (cfr. circolare n. 326/1997).
Ciò posto, osserva l’Agenzia, l’articolo 49, comma 1 e l’articolo 51 sanciscono il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, ossia la totale imponibilità di tutto ciò che il lavoratore riceve “in relazione al rapporto di lavoro”. Nella prassi, si specifica, poi, che concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute incostanza di rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso (cfr. circolare citata)
Ebbene, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, la tassazione separata si applica solo per il trattamento di fine rapporto e altre indennità, specificatamente previste dalla norma, nonché per gli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti.
Anche in materia è intervenuta la prassi da ultimo citata che ha precisato che le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro sono sempre assoggettati a tassazione separata, ex articolo 17, comma 1, lettera a), ultima parte. Qualora, invece, le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d’imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d’imposta successivo si applica la tassazione separata solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dal richiamato articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
Quindi, le somme e i valori percepiti a seguito di transazioni, diverse da quelle relative alla cessazione del rapporto di lavoro, allorquando non è rinvenibile alcuna delle condizioni richieste dall’articolo 17, comma 1, lettere b), sono soggetti a tassazione ordinaria.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che le somme che saranno corrisposte dall’istante a seguito dell’accordo transattivo, dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l’intero ammontare ed essere assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto le stesse non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), del Tuir.
fonte fiscooggi.it