Il credito d’imposta del 100% per le spese per il “protocollo di sicurezza dei lavoratori cineaudiovisivi”, in relazione all’emergenza sanitaria da Covid-19, inclusi i tamponi e i costi assicurativi per tutto il personale coinvolto nella produzione (articolo 3 comma 2, lettera e) del D.I. 4 febbraio 2021) vale solo per i costi sostenuti entro il 30 giugno 2022, secondo le indicazioni del “Phase out State aid COVID Temporary Framework” del 12 maggio 2022.
Il quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, finalizzato a sostenere i costi della pandemia, adottato dalla Commissione europea il 19 marzo 2020, è stato più volte modificato. Il documento della Commissione europea prevede ora una graduale eliminazione delle misure di favore introdotte per far fronte all’emergenza sanitaria da Covid, precisando che gli Stati Membri possono usufruire di tutti gli strumenti previsti dal quadro temporaneo fino al 30 giugno. Dopo tale data potranno comunque convertire i prestiti in aiuti di importo limitato sotto forma di sovvenzioni dirette applicando le condizioni del quadro temporaneo, se previsto dai rispettivi regimi nazionali.
In linea con la normativa europea, anche la direzione generale Cinema e audiovisivo del ministero della Cultura, con la nota di ieri, 9 giugno, precisa che il credito di imposta nella misura del 100% del loro valore per le spese sostenute per adempiere alle previsioni anti-Covid per gli addetti al settore cine-audiovisivo vale fino al 30 giugno. Per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2022, si applicheranno le aliquote ordinarie previste per gli altri costi eleggibili riferiti alla produzione della stessa opera.
La nota chiarisce, inoltre, che, su piattaforma Dgcol, in fase di compilazione delle domande a consuntivo del bonus, successive alle istanze preventive presentate nell’anno 2021, all’interno della voce “Spese Covid”, dovranno essere indicate solo le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.
fonte fiscooggi.it