Gli articoli 30 e 92 della Costituzione giapponese sanciscono, rispettivamente, il dovere dei cittadini di pagare i tributi imposti dalla legge e la potestà di emanare leggi tributarie per finanziare la gestione delle Amministrazioni locali, costituite da 47 prefetture e 1.800 municipi. Le principali disposizioni legislative tributarie domestiche si riconducono alle seguenti fonti normative: Inheritance Tax Law 73/1950; General National Tax Law 66/1962; Income Tax Law 33/1965; Corporation Tax Law 34/1965; Consumption Tax Law 108/1988.
La tassazione delle persone fisiche
Il sistema fiscale nipponico distingue le seguenti categorie di contribuenti:
- soggetti passivi residenti, tassati sui redditi ovunque prodotti secondo il principio di attrazione del reddito (worldwide principle);
- soggetti passivi residenti non permanenti, assoggettati ad imposta sui redditi realizzati in Giappone e sui redditi che sono corrisposti nel territorio dello Stato giapponese, anche se non prodotti qui;
- soggetti passivi non residenti, tassati esclusivamente sui redditi realizzati in Giappone.
L’ordinamento prevede deduzioni di natura personale a favore dei contribuenti residenti pari a massimo 380mila yen da scomputare sull’imposta nazionale per il coniuge, e tale valore può essere elevato a 480mila yen se il coniuge ha oltre 70 anni, e 380mila yen per i figli di età maggiore a sedici anni, incrementata di 250mila yen a titolo di deduzione scolastica, se il figlio a carico ha un’età compresa fra 19 e 23 anni; altre deduzioni accordate dall’autorità fiscale sono riconducibili a spese mediche, entro determinati limiti, a contribuiti maggiori di 2mila yen erogati a beneficio di enti caritatevoli precipuamente individuati dal ministero delle Finanze, ma scomputabili nel limite del 40% del reddito, a premi assicurativi versati ad agenzie giapponesi per piani di previdenza complementare e polizze vita, mentre non è, in genere, accordata la deduzione di interessi passivi derivanti da indebitamenti (per esempio i mutui). I soggetti passivi non residenti sono esclusi da ogni agevolazione fiscale. Il sistema impositivo è progressivo a scaglioni.
Scaglioni di reddito ed aliquote per il corrente periodo d’imposta
REDDITO IMPONIBILE (in yen) | ALIQUOTA | IMPORTO FISSO |
Fino a 1.950.000 | 5% | – |
Oltre 1.950.000 fino a 3.300.000 | 10% | 97.500 |
Oltre 3.300.000 fino a 6.950.000 | 20% | 232.500 |
Oltre 6.950.000 fino a 9.000.000 | 23% | 962.500 |
Oltre 9.000.000 fino a 18.000.000 | 33% | 1.434.000 |
Oltre 18.000.000 e fino a 40.000.000 | 40% | 4.404.000 |
Oltre 40.000.000 | 45% | 13.204.000 |
Inoltre, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2037 è stata introdotta una sovrattassa per supportare i costi della ricostruzione provocati a seguito dei danni del sisma nella regione Tohoku del 2011 e determinata applicando l’aliquota del 2,1% all’imposta sul reddito. I contribuenti non residenti che ricevono reddito da lavoro dipendente in Giappone sono assoggettati ad una imposta proporzionale con un’aliquota del 20% applicata al reddito lordo alla quale si aggiunge anche la citata sovrattassa del 2,1%.
I redditi derivanti da dividendi, interessi, capital gains e plusvalenze da cessione di titoli sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20,315% (15,315% a titolo di imposta nazionale e 5% a titolo di imposta locale) per i soggetti residenti e le royalties non sono assoggettate ad alcuna ritenuta, mentre per i soggetti non residenti si invoca la applicazione della aliquota più favorevole prevista nello specifico trattato internazionale.
La tassazione delle persone giuridiche
Soltanto le società di diritto giapponese sono considerate soggetti giuridici residenti ai fini tributari e tassate secondo il worldwide principle. Le persone giuridiche non residenti sono tassate sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Il sistema tributario domestico, qualora ricorrano determinati presupposti, prevede il riconoscimento di un credito per imposte pagate all’estero che può essere utilizzato in compensazione con il debito della Corporation Tax.
L’imposta si determina moltiplicando la base imponibile per la relativa aliquota. Il sistema distingue le seguenti fattispecie in funzione del capitale sociale e del reddito annuo:
- capitale maggiore di 100 milioni di yen: aliquota del 23,2%;
- capitale minore di 100 milioni di yen: aliquota del 15% per i primi 8milioni di yen di reddito e del 23,2% oltre 8 milioni di yen0 di reddito.
Inoltre, dal 1° ottobre 2019 è stata introdotta la Local Corporate Tax, determinata applicando un’aliquota del 10,3% alla Corporate Tax (4,4% nei precedenti periodi d’imposta).
I capital gains, in via di principio, concorrono alla formazione del reddito globale del percettore. Gli interessi percepiti sono assoggettati a una ritenuta del 20%, di cui 5% a titolo di Local Corporate Tax. I dividendi ricevuti da una società giapponese sono esclusi dalla determinazione della base imponibile della Corporation Tax, se il percettore detiene almeno il 100% delle partecipazioni della società distributrice. Se la partecipazione è inferiore al 33,3 %, il 50% dei dividendi ricevuti concorre alla formazione dell’imponibile della Corporation Tax, mentre se è inferiore al 5%, l’80% dei dividendi concorrerà alla determinazione della base imponibile. Nessuna ritenuta è imposta su royalties. Gli interessi, le royalties e i dividendi percepiti da persone giuridiche non residenti sono assoggettati a una ritenuta alla fonte secondo gli accordi convenzionalmente previsti ma, in assenza del Trattato, sarà applicata una ritenuta del 20% ovvero 15%.
La riforma fiscale del 2013 ha previsto l’applicazione di una sovrattassa del 2,1% sui redditi derivanti da interessi e dividendi. Questa sovrattassa resterà in vigore sino al 31 dicembre 2037.
In genere, le perdite pregresse possono essere riportate in avanti per 10 anni, se maturate dal 1° aprile 2018, al fine di decurtare sino ad un massimo del 50% del reddito imponibile di periodo.
Le imposte sui consumi
Il meccanismo della Consumption Tax è simile all’imposta sul valore aggiunto e assoggetta le importazioni e la maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate in Giappone. La Consumption Tax a credito può essere compensata con la Consumption Tax a debito. La base imponibile è determinata sul valore aggiunto del prezzo concordato nei diversi passaggi economici, neutralizzando l’imposta a ogni trasferimento intermedio del bene o servizio e facendola ricadere in capo al consumatore finale. L’aliquota ordinaria è pari al 10%. È prevista l’esenzione su particolari categorie di beni e servizi quali, ad esempio, esportazioni, operazioni in valuta, interessi, prestazioni mediche e specifici servizi fatturati a soggetti non residenti, nonché un’aliquota ridotta pari a 8% per altre fattispecie, quali vendite di cibo e bevande (escluse alcolici), e determinate pubblicazioni periodiche edite almeno bisettimanalmente. La registrazione ai fini dell’imposta è obbligatoria se il giro di affari è maggiore a 10 milioni di yen per periodo d’imposta.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
Per le persone fisiche, il periodo di imposta decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il datore di lavoro deve operare le ritenute dalla retribuzione del dipendente e versarle all’Erario entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione erogata al lavoratore. Se il contribuente percepisce redito da lavoro dipendente esclusivamente da un unico datore e l’emolumento annuo non supera 20 milioni di yen, il datore esegue la liquidazione dell’imposta del lavoratore, il quale non ha l’ulteriore onere di presentare il modello dichiarativo, nel caso percepisca ulteriori redditi minori di 200mila yen. I contribuenti che percepiscono reddito da lavoro autonomo devono inoltrare la dichiarazione dei redditi e versare l’imposta entro il 15 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce il modello presentato. Se in un anno il soggetto passivo ha avuto un debito d’imposta superiore a 150mila yen, dovrà versare due acconti per l’imposta che si prevede di versare nell’anno successivo e i versamenti, ciascuno pari ad 1/3 dell’imposta netta pagata l’anno precedente, dovranno avvenire entro il 31 luglio ed il 30 novembre ed il saldo sarà versato contestualmente alla presentazione della dichiarazione.
Per le persone giuridiche, il periodo di imposta è indicato nell’atto costitutivo e non può superare 12 mesi. La trasmissione della dichiarazione dei redditi e il versamento dell’imposta devono avvenire entro 2 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferisce il modello dichiarativo, prorogabile sino a quattro mesi a fronte di un accordo convenuto con l’autorità tributaria locale. L’ordinamento prevede il versamento di un acconto entro l’ottavo mese dell’anno in corso e deve essere pari o al 50% dell’imposta corrisposta nell’esercizio precedente ovvero all’imposta effettiva determinata sui primi 6 mesi dell’anno, presentando una dichiarazione intermedia elaborata sul risultato del periodo.
In caso di pagamento tardavo dell’imposta, il tasso d’interesse moroso annuo dovuto è pari a 2,6% per i primi due mesi e 8,9% per i successivi, mentre in caso di tardiva trasmissione del modello dichiarativo, la sanzione comminata è computata applicando una aliquota dal 15% al 20% dell’imposta a debito.
fonte fiscooggi.it