La cancellazione dell’ipoteca deve essere eseguita quando viene presentato al Conservatore titolo idoneo – sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo – in cui è espressamente contenuto l’ordine alla cancellazione della formalità, in quanto non è consentito “far discendere un effetto purgativo implicito con riferimento al rinnovo dell’iscrizione ipotecaria”.
Questo il contenuto del decreto di rigetto n. 3478 del 5 maggio 2022 emesso dal tribunale di Roma.
Evoluzione processuale della vicenda
Un contribuente è divenuto proprietario di un immobile, in forza di decreto di trasferimento ex articolo 586 cpc, emesso in data 13 settembre 2006 dal giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Roma a definizione dell’aggiudicazione del compendio pignorato a seguito di procedura esecutiva.
Il decreto è stato prima trascritto presso la Conservatoria di Roma 2 e successivamente è stata presentata domanda di annotazione per la cancellazione dei gravami esistenti sull’immobile.
Il Conservatore dei registri immobiliari ha rifiutato la domanda di cancellazione relativa all’iscrizione ipotecaria in rinnovazione con la seguente motivazione: assente la formalità di riferimento nell’elenco di quelle oggetto di ordine a cancellare, nel quale era ricompresa invece la formalità di iscrizione originaria.
L’aggiudicatario dell’immobile propone reclamo dinnanzi al Tribunale di Roma ritenendo illegittimo il rifiuto alla cancellazione – considerato il naturale effetto purgativo del provvedimento di aggiudicazione – sostenendo che la cancellazione della rinnovazione può essere eseguita anche se non contenuta nell’ordine impartito nel decreto poiché derivante dalla iscrizione originaria.
Tribunale di Roma – Decreto di rigetto R.G. n. 3478/2022 del 5 maggio 2022
Il Giudice adito rigetta il reclamo sostenendo che è legittimo il diniego a cancellazione da parte del Conservatore in quanto il dispositivo o decreto nulla statuisce in merito al più recente rinnovo di iscrizione di ipoteca, rispetto all’originaria iscrizione che invece è stata oggetto di ordine espresso a cancellare.
Secondo quanto sostenuto dall’autorità giudiziaria non è consentito “far discendere un effetto purgativo implicito con riferimento al rinnovo dell’iscrizione ipotecaria”.
Ai sensi dell’articolo 2884 cc la cancellazione dell’ipoteca deve essere eseguita quando viene presentato al Conservatore titolo idoneo – sentenza passata in giudicato o altro provvedimento definitivo – in cui è espressamente contenuto l’ordine alla cancellazione della formalità.
Pertanto a parere dell’autorità giudiziaria, anche per la cancellazione della formalità in rinnovazione dell’ipoteca originaria è indispensabile l’ordine contenuto nel decreto di trasferimento, sebbene l’ipoteca originaria sia stata cancellata.
Come enunciato nell’articolo 586 cpc il bene espropriato deve essere trasferito libero dai pignoramenti e iscrizioni pregiudizievoli: nel caso in esame il decreto, non contenendo l’elenco esaustivo delle formalità da cancellare, dovrà essere integrato con l’indicazione della formalità di iscrizione della rinnovazione.
fonte fiscooggi.it