La cittadina extra-comunitaria non in possesso della cittadinanza italiana prima del suo trasferimento in Italia e, quindi, non ancora iscritta all’Aire nel periodo in cui ha portato la sua residenza nel territorio dello Stato, non può esercitare l’opzione per il prolungamento del regime a favore dei docenti e laureati “impatriati” perché non ne possiede i requisiti. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 321 del 3 giugno 2022.
L’istante ha doppia cittadinanza italiana e serba. Nel 1999 ha iniziato a lavorare presso una banca a Belgrado. Dal 4 luglio 2016 è stata distaccata presso una banca in Italia, per svolgere la mansione di “HR Senior Specialist”. A seguito del distacco e con l’intenzione di trasferirsi in Italia, ha presentato, in data 12 luglio 2016, richiesta di permesso di soggiorno e, in data 10 novembre 2016, di iscrizione all’Anagrafe della popolazione residente.
Scaduto il distacco, è stata assunta dalla banca italiana con un contratto a tempo indeterminato del tutto autonomo rispetto al precedente rapporto di lavoro avviando la nuova attività stabilmente nel nostro Paese dal 1° luglio 2018. Il 22 gennaio 2018 ha prestato giuramento presso l’Ambasciata italiana di Belgrado dove aveva anche presentato domanda di cittadinanza (2013), con successiva trascrizione del relativo decreto del ministro dell’Interno nei registri del Comune di Milano in data 26 giugno 2018.
Dal 2017, e per i cinque anni successivi, ha usufruire del regime dei lavoratori impatriati. Ciò detto chiede se può esercitare l’opzione che le consentirebbe di prorogare per altri cinque anni, a partire dal 1° gennaio 2022, della tassazione agevolata considerato che, prima del trasferimento non era iscritta all’Aire.
Non può, l’iscrizione all’Aire, infatti, è uno dei requisiti essenziali per poter prolungare il regime agevolativo rispetto al periodo ordinariamente previsto. Il regime, dalla sua nascita, ha ampliato gli ambiti applicativi ed esteso, a determinate condizioni (in breve, figli a carico o l’acquisto di un’abitazione in Italia) il periodo di applicazione per i beneficiari.
In particolare, la legge di bilancio 2021, ha esteso l’extra-time di cinque anni introdotto dal decreto “Crescita” e in vigore dal 1° maggio 2019, ai contribuenti iscritti all’Aire o cittadini Ue, che avevano già trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 (regime speciale per lavoratori impatriati).
Dalla lettura combinata delle norme emerge che l’opzione è esercitabile dai soggetti che hanno già trasferito la residenza nel nostro Paese prima del 2020 ed è preclusa a coloro che si sono trasferiti a partire dal 30 aprile 2019. Pertanto, l’estensione del regime per un ulteriore quinquennio risulta, di fatto, riservata a coloro che hanno acquisito la residenza fiscale italiana prima del 30 aprile 2019 e a patto che risultassero beneficiari del trattamento di favore al 31 dicembre 2019.
Inoltre, la legge di bilancio 2021 ha lasciato fuori dalla tassazione agevolata i contribuenti non iscritti all’Aire prima del trasferimento in Italia e i cittadini extra-Ue. E sono quest’ultimi paletti a risolvere il quesito dell’interpello. L’istante, cittadina di uno Stato non appartenente all’Unione europea, che non era iscritta all’Aire nel periodo precedente al suo arrivo in Italia, avendo acquisito la cittadinanza nel 2018, mentre il trasferimento era avvenuto nel 2017, non può usufruire del prolungamento dell’agevolazione nonostante la figlia a carico.
fonte fiscooggi.it