li era, come premesso, socio unico.
Nei due ricorsi erano contenute le medesime eccezioni di merito tese a ritenere effettive e non inesistenti le operazioni contestate, mentre il solo ricorso del socio conteneva ulteriori motivi quali la pretesa illegittimità dell’avviso di accertamento per inapplicabilità della presunzione di distribuzione di utili extracontabili.
Su quest’ultimo aspetto, l’ufficio, nella propria costituzione in giudizio, evidenziava come la presenza di un unico socio rendesse del tutto applicabile, nel caso in esame, il ricorso alla norma che prevede tale attribuzione.
La decisione
Il Collegio bergamasco – che rigetta i ricorsi dei contribuenti – si sofferma sulla possibilità o meno del socio ricorrente di contestare il merito dell’accertamento tributario eseguito a carico della società partecipata, in aggiunta ai motivi di impugnazione che riguardano la propria sfera personale di percettore degli utili extracontabili, presuntivamente prodotti dalla società stessa.
Sul punto, la Ctp ritiene che l’accertamento nei confronti del socio sia indipendente da quello svolto nei confronti della società, costituendo quest’ultimo unicamente il presupposto di fatto ma non la condizione dell’accertamento eseguito nei confronti del socio stesso (cfr. Cassazione n. 39285/2021).
Vi è, pertanto, una netta autonomia tra il giudizio nei confronti della società e quello nei confronti del socio, malgrado il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo, come osservato anche dalla suprema Corte, la quale ha chiarito che “l’accertamento operato dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della società ai fini Iva, e quello operato nei confronti del socio ai fini Irpef, costituiscono atti distinti e separati” (cfr. Cassazione n. 33976/2019).
Di conseguenza, il socio, nel proprio giudizio, innescato per motivi distinti rispetto al giudizio a carico della società partecipata, può contestare solo gli aspetti che lo riguardano quale percettore di utili extracontabili e non anche l’imponibile accertato nei confronti della società, che deve, invece, essere contestato esclusivamente dalla compagine.
Se i ricorsi vengono riuniti? Non cambia nulla
La Ctp ritiene, quindi, che il socio può contestare autonomamente aspetti quali la regolarità formale dell’accertamento a lui notificato, provare che i maggiori utili attribuiti alla società non fossero stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti dalla società ovvero dimostrare la propria estraneità alla gestione ed alla conduzione della società anzidetta, ma non può, invece, contestare la determinazione dell’imponibile, che è – come esposto – prerogativa autonoma ed esclusiva a carico della società.
La circostanza, poi, che, in casi come quello di specie, vi sia stata una riunione dei due ricorsi, quello della società e quello del socio, non modifica l’autonomia dei giudizi nei confronti dei due soggetti, riguardando tale riunione un piano diverso, ossia quello legato al fatto che, in tema di redditi da partecipazione in società di capitali a base ristretta, ogni qual volta vi sia pendenza separata dei giudizi relativi all’accertamento del maggior reddito contestato alla società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio si impone la sospensione del processo ex articolo 295 cpc, in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società.
La riunione dei ricorsi – conclude il Collegio bergamasco sul punto – assume, pertanto, lo scopo di evitare una situazione anomala dal punto di vista giuridico in cui un ricorso (quello del socio) possa essere sospeso a tempo indefinito in attesa della sentenza definitiva a carico della società ma non può invece rappresentare una commistione di giudizi a carico dei due soggetti coinvolti (società e socio), che permangono ben distinti e autonomi.
fonte fiscooggi.it