ntro il prossimo venerdì 10 giugno gli esercenti attività d’impresa che operano nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, devono inviare una comunicazione all’Agenzia delle entrate riguardante l’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Ricordiamo un’ importante novità introdotta dall’articolo 10-sexies del decreto “Ucraina-bis” che riguarda l’opportunità di utilizzare il bonus non più nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione bensì nei “periodi successivi”, eliminando così il vincolo iniziale dell’utilizzo nel solo periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Il bonus è stato introdotto dall’articolo 48-bis del decreto “Rilancio” a favore degli esercenti dei settori tessile, della moda e degli accessori, che, a causa del lockdown delle attività determinato dall’emergenza da Covid-19, hanno registrato rimanenze finali di magazzino superiori rispetto ai periodi ante-pandemia. In particolare, il contributo è riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.
Il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 27 luglio 2021 ha poi individuato le attività economiche che possono accedere al credito d’imposta.
L’articolo 3, comma 3 del decreto “Sostegni-ter” ha poi ampliato la platea ammettendo anche le imprese operanti nel settore del calzaturiero e della pelletteria e ha aumentato anche il plafond che, nel 2022, passa da 150 a 250 milioni di euro.
Con il provvedimento dell’11 ottobre 2021 è stato approvato il modello, mentre il successivo provvedimento del 29 ottobre ha previsto due finestre temporali per la comunicazione di accesso al bonus tessile, dal 29 ottobre al 22 novembre 2021 con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, e dal 10 maggio al 10 giugno 2022 con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021.
Infine il provvedimento del 26 novembre 2021 ha determinato la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile nel 2021 pari a 64, 2944% del credito indicato nella istanza presentata dai beneficiari e con la risoluzione 65/E è stato istituito il codice tributo da utilizzare con il modello F24 per poterne usufruire.
Anche per il 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in cui spetta l’indennizzo e l’importo massimo del credito fruibile nel 2022 sarà determinato a posteriori in base all’ammontare richiesto.
La modifica apportata dal recente decreto “Ucraina-bis” consente ora di poter utilizzare il tax credit del 2022 senza limiti temporali e recuperare quanto non adoperato nel 2021.
fonte fiscooggi.it