Con la risposta n. 313 del 30 maggio 2022, l’Agenzia chiarisce che il soggetto con disabilità, potenziale acquirente di un’auto, deve presentare, per l’ottenimento dell’aliquota Iva al 4%, un atto notorio o una dichiarazione attestante che nel quadriennio anteriore non abbia fruito della stessa agevolazione e copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti al veicolo, anche di serie, prescritti dalle Commissioni mediche locali.
Una concessionaria di veicoli, in presenza di vendite nei confronti di soggetti con disabilità, che possono godere dell’aliquota Iva ridotta del 4%, ai sensi della legge n. 97/1986 e del n. 31), Tabella A, Parte II, Allegata al Dpr n. 633/1972, espone di mettere in atto una serie di procedure volte alla verifica della spettanza dell’aliquota Iva agevolata.
In particolare, la concessionaria:
– esamina la documentazione emessa dalle Commissioni mediche attestanti l’handicap e l’invalidità, le quali, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 4 legge 5/2012, attestano, tra le altre cose, l’esistenza dei requisiti sanitari che danno diritto alle agevolazioni fiscali relative ai veicoli acquistati per le persone fisiche con disabilità;
– esamina la patente di guida speciale nei casi in cui sia obbligatoria per ottenere le suddette agevolazioni.
Infatti, come riportato nella Guida dell’Agenzia delle entrate, possono usufruire dell’agevolazione:
- non vedenti e sordi
- con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
- con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- con ridotte o impedite capacità motorie.
Nel caso in questione, la concessionaria istante rappresenta che un soggetto, avendo intenzione di acquistare una autovettura con l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata e procedere all’adattamento del veicolo in modo stabile al trasporto di persone con disabilità, ha prodotto la documentazione attestante l’invalidità risalente all’anno 2003 e l’handicap al 2011, quindi, in data antecedente alla legge n. 5/2012.
Il futuro acquirente ha prodotto, altresì, patente di guida speciale con allegata relazione medica ai fini del rilascio della patente medesima, come previsto dall’articolo 331 Dpr n. 495/1992 e ha chiesto alla concessionaria l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata, ritenendo di essere compreso nella categoria dei disabili con ridotte o impedite capacità motorie (articolo 8 legge n. 449/1997).
La concessionaria specifica che, poiché nei verbali delle Commissioni mediche non è stato fatto riferimento a norme specifiche, ha proceduto a una ulteriore analisi dei documenti forniti dal potenziale acquirente per verificare se vi fossero elementi tali da evincere la spettanza dell’agevolazione.
Dalla documentazione per il riconoscimento dell’invalidità si evince che il soggetto “deambula autonomamente” e da quella relativa all’accertamento dell’handicap che “le capacità motorie sono normali”, che la minorazione fisica è media (non grave) e che non vi è minorazione psichica e, infine, che si riconosce l’handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 (quindi, non grave).
La concessionaria, inoltre, dichiara che emerge che vi sono malformazioni alla mano ed al piede sinistro che lasciano ipotizzare una limitazione della capacità motoria. Infine, risulta dalla patente di guida che trattasi di patente speciale (codice 05) e dalla relazione medica risultano necessari adattamenti all’autoveicolo che fanno presumere l’esistenza di ridotte capacità motorie.
Tanto premesso, la concessionaria chiede chiarimenti in merito all’applicazione dell’aliquota agevolata alla cessione dell’autoveicolo al potenziale acquirente.
L’Agenzia premette che l’articolo 1 della legge n. 97/1986 ha introdotto un’aliquota Iva ridotta per le cessioni o importazioni di veicoli ai disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, in funzione delle suddette limitazioni fisiche. Tale agevolazione, inizialmente prevista per i soli disabili muniti di patente speciale, è stata estesa dall’articolo 8, comma 3 legge n. 449/1997, ai medesimi soggetti di cui all’articolo 3 legge n. 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ancorché non muniti di patente speciale ed ai familiari di cui essi risultino fiscalmente a carico. Con l’articolo 50, comma 1, legge n. 342/2000, la predetta agevolazione è stata trasfusa nel numero 31) della Tabella A, parte II, allegata al decreto Iva, così come modificata da ultimo dall’articolo 53-bis Dl n. 124/2019, che prevede l’aliquota Iva agevolata per precise categorie di motoveicoli ed autoveicoli. L’articolo 30, comma 7 legge n. 388/2000 ha ulteriormente ampliato la platea dei beneficiari, inserendo tra questi anche gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluri-amputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.
Per quanto concerne i soggetti titolari di patente speciale per ridotte o impedite capacità motorie, le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta sono disciplinate dal decreto del Mef 16 maggio 1986.
Ai sensi dell’articolo 1 del suddetto decreto, il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’Iva ridotta, deve produrre al cedente, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, precisamente:
a) fotocopia della patente di guida;
b) certificato rilasciato da una delle Commissioni mediche provinciali di cui all’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393, e successive modificazioni, attestante le ridotte o impedite capacità motorie, ovvero copia del predetto certificato rilasciato in occasione del conseguimento o della conferma di validità della patente di guida;
c) atto notorio attestante che, nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo, non è stato effettuato acquisto o importazione di veicolo con applicazione dell’aliquota agevolata e, nel caso di cancellazione, nel predetto periodo, dal pubblico registro automobilistico a norma dell’articolo 61 Dpr n. 393/1959, e successive modificazioni, certificato rilasciato dal detto ente.
Con l’approvazione del decreto del Mef del 13 gennaio 2022, con decorrenza 29 gennaio 2022, è stato modificato il citato articolo 1 del Dm 16 maggio 1986.
In particolare, dopo il primo comma dell’articolo novellato, è stato aggiunto il secondo comma, il quale dispone che “in sostituzione della documentazione di cui al primo comma, lettere a) e b), i soggetti ivi indicati possono produrre copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’art. 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28, fermo restando l’obbligo di presentazione dell’atto notorio di cui al primo comma, lettera c)”.
In sostanza, la nuova disposizione agevola le procedure di accesso all’aliquota Iva ridotta per le persone con disabilità che siano titolari di patente speciale con obbligo di adattamenti alla guida. Infatti, prima dell’entrata in vigore della norma in esame, tali soggetti dovevano presentare sia la patente di guida, da cui risultasse l’obbligo di adattamenti, sia un verbale di invalidità o di handicap, in cui fosse evidenziata la natura motoria della menomazione.
La citata disposizione, in vigore dal 29 gennaio 2022, semplifica, quindi, il suddetto procedimento, prevedendo che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata alla cessione del veicolo, per i disabili ivi indicati sia sufficiente la presentazione della patente di guida recante l’indicazione degli adattamenti al veicolo.
Alla luce di ciò, i documenti che il soggetto con disabilità deve presentare per l’ottenimento dell’aliquota Iva ridotta sono:
– l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione;
– copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada (Dlgs n. 285/1992).
Il caso di specie
Ciò premesso, l’Agenzia ritiene che il futuro acquirente possa beneficiare dell’aliquota ridotta del 4% per l’acquisto del veicolo in argomento, presentando al cedente la copia della patente posseduta, l’atto notorio o la dichiarazione di responsabilità attestante che nel quadriennio anteriore non si è fruito della stessa agevolazione, purché lo stesso sia titolare di patente di guida speciale di categoria BS dalla quale emerga che, sul veicolo, debbano essere previsti adattamenti necessari per la propria disabilità, sempre che tali dispositivi/adattamenti siano presenti sul veicolo venduto.
fonte fiscooggi.it