Con il provvedimento 23 maggio 2022, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, insieme alle relative specifiche tecniche, sono introdotte nuove disposizioni su modalità e termini di comunicazione dei dati all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari. In particolare, le novità riguardano la revisione delle tipologie di carte di credito e debito, l’individuazione dei rapporti in valuta virtuale, la previsione della nuova categoria dei servizi di pagamento.
Le disposizioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2023, mentre la comunicazione dei dati contabili riferiti al 2022 andrà effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato 2 con le modalità indicate dall’allegato 1.
La comunicazione all’Archivio dei rapporti finanziari si rinnova, ampliando lo spettro dei rapporti da rilevare e definendo una migliore classificazione dei principali strumenti di pagamento, che siano in forma di carte di credito o di debito ovvero di servizi equivalenti.
L’obiettivo che ha indotto l’Agenzia a prevedere un riassetto della comunicazione che alimenta la base dati è il miglioramento della qualità dei dati presenti nell’Archivio come anche un miglioramento della loro fruibilità.
In quest’ottica vanno viste la rimodulazione dei tempi utili all’invio dei dati, che consentirà l’avvio dell’elaborazione a ridosso della scadenza del termine, e l’ottimizzazione del set informativo per alcune tipologie di rapporto. Un’ottimizzazione che costituisce senza dubbio una delle novità di maggior rilievo e che riguarda, tra l’altro, l’arricchimento delle specifiche tecniche con le modalità di rappresentazione dei rapporti espressi in criptovalute e altri valori virtuali.
Il provvedimento odierno dispone la ridefinizione dei termini, sia quelli per l’invio delle comunicazioni mensili che quelli fissati per l’invio della comunicazione annuale dei dati contabili.
Lo spostamento del termine per la comunicazione mensile all’ultimo giorno lavorativo del mese risponde all’esigenza di allineare l’acquisizione dei dati con l’avvio dell’elaborazione, che è posta all’inizio del mese solare successivo, mentre l’allungamento del termine per la comunicazione annuale all’ultimo giorno lavorativo di febbraio viene incontro alle richieste di numerosi soggetti obbligati di grandi dimensioni sui quali incombono, nello stesso periodo, altri adempimenti.
Restando in tema di spostamento delle scadenze, la scadenza tecnica del cosiddetto “consolidamento”, vale a dire il periodo oltre il quale si intendono confermati i valori comunicati per saldi e movimenti dei rapporti, precedentemente prevista 90 giorni dopo il termine della comunicazione annuale (quindi al 16 maggio), viene anticipata al 30 aprile.
Ricordiamo che durante il consolidamento è possibile per l’operatore finanziario inviare comunicazioni integrative e correttive in modalità ordinaria, nonostante ne venga rilevata la tardività, evitando le più gravose comunicazioni di aggiornamento e sostituzione, che hanno carattere straordinario.
Per quanto riguarda la giacenza media dei rapporti e la qualità dei dati contabili la modalità di calcolo della giacenza media dei rapporti finanziari corredati dei dati contabili, viene riformulata adeguandola alla definizione fornita dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica prevista dal Dpcm n. 159/2013.
Il nuovo atto dispositivo, inoltre, interviene sul punto 2.1 del precedente atto del 25 marzo 2013 per affermare che la rilevazione dei saldi e dei movimenti da trasmettere è riferita al concetto di “saldo contabile”. Si chiarisce in tal modo l’equivoco ingenerato dalle istruzioni del 9 agosto 2013, che ha indotto diversi operatori finanziari a comunicare il “saldo disponibile” anziché il “saldo contabile”.
Un’
importante operazione di riordino riguarda i rapporti costituiti da servizi di pagamento e dei contratti di convenzionamento, per anni comunicati all’Archivio con il codice residuale, che adesso trovano una loro separata evidenza tramite l’introduzione di una apposita codifica.
Si tratta di un intervento ineludibile di fronte all’esigenza, sempre più sentita, di censire gli strumenti di trasferimento di fondi che possono considerarsi tra i più rappresentativi dell’evoluzione del mercato dei prodotti finanziari e dell’e-commerce, intervento che innova senza inutili aggravi per i soggetti obbligati, dal momento che la comunicazione di un rapporto di convenzionamento escluderà la comunicazione di tutti i servizi di pagamento collegati allo stesso rapporto.
Anche per le carte di credito si passa ad una rappresentazione dettagliata tramite l’istituzione di nuovi codici rapporto. Attualmente comunicate con un unico codice rapporto, da tempo le carte di credito e debito necessitavano di una definizione che corrispondesse al loro funzionamento.
Con la distinzione in 6 diversi nuovi codici per ogni tipologia di carta saranno ora chiarite le diverse figure di utilizzatori e la diversa rilevanza dei rispettivi dati contabili.
Per i rapporti finanziari tenuti in valori diversi dalla valuta a corso legale, infine, le nuove specifiche tecniche richiedono che vengano evidenziati i rapporti tenuti in valuta virtuale, in metalli preziosi e altri asset finanziari.
Con l’adozione delle nuove specifiche, in sostanza, si predispone l’Archivio per la raccolta di nuove tipologie di servizi o prodotti finanziari tenuti in qualsivoglia valuta, anche di natura innovativa, fermo restando il focus, già in atto, sulle criptovalute e sugli altri valori generati dalla tecnologia basata su registri condivisi (ad esempio Nft).
fonte fiscooggi.it