Il Dl 50/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 di ieri, martedì 17 maggio, contiene ulteriori disposizioni urgenti per contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina. Da segnalare, tra gli altri: un bonus di 200 euro per i redditi sotto i 35mila euro; un nuovo contributo straordinario a favore degli autotrasportatori per fronteggiare l’eccezionale incremento del costo del carburante; la proroga di tre mesi per l’effettuazione degli interventi agevolati al 110% sugli edifici unifamiliari; l’ennesima modifica alla “travagliata” disciplina della cessione dei crediti edilizi; il potenziamento dei tax credit per i gestori delle sale cinematografiche e per gli investimenti in beni immateriali e in “formazione 4.0”; un buono di 60 euro per acquistare un abbonamento ai servizi di trasporto locale o nazionale; l’istituzione di un fondo destinato all’erogazione di contributi in favore delle piccole e medie imprese che hanno subìto perdite di fatturato a causa della crisi in Ucraina; l’incremento del contributo solidaristico sugli extra profitti delle imprese energetiche.
Articolo | Contenuto |
1 | Bonus sociale elettricità e gas Esteso al terzo trimestre del 2022 il rafforzamento delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007) e della compensazione per la fornitura di gas naturale (articolo 3, comma 9, Dl 185/2008), già riconosciuto per il secondo trimestre dal “decreto Energia” (articolo 3, Dl 17/2022). Sarà l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) a rideterminare, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l’entità del trattamento di vantaggio, con delibera da adottare entro il prossimo 30 giugno. Il valore Isee cui fare riferimento per l’attribuzione dei bonus sociali elettricità e gas è stato recentemente innalzato a 12mila euro (articolo 6, Dl 21/2022) ed è quello risultante dalle dichiarazioni sostitutive uniche presentate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022. Se l’attestazione Isee valida per il riconoscimento delle agevolazioni è ottenuta a pagamento delle utenze già effettuato, le somme versate in più rispetto a quanto dovuto applicando le tariffe ridotte saranno oggetto di automatica compensazione nelle prime bollette successive ovvero, se questo non è possibile, di automatico rimborso o compensazione, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. |
2 | Tax credit alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas Potenziati i crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas, riconosciuti da altri recenti provvedimenti. Nel dettaglio, si tratta: del bonus del 20% per il gas naturale acquistato dalle imprese diverse da quelle “gasivore” (articolo 4, Dl 21/2022), ora portato al 25%; del bonus del 15% per il gas naturale acquistato dalle imprese “gasivore” (articolo 5, Dl 17/2022), già rafforzato al 20% dal “decreto Ucraina-bis” (articolo 5, comma 2, Dl 21/2022), ora ulteriormente incrementato al 25%; del bonus del 12% per l’energia elettrica acquistata dalle imprese diverse da quelle “energivore” (articolo 3, Dl 21/2022), ora rideterminato nella misura del 15%. |
3 | Credito d’imposta per gli autotrasportatori Istituito un nuovo credito d’imposta a favore degli autotrasportatori con sede legale o stabile organizzazione in Italia, per mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante. Il bonus è pari al 28% delle spese, al netto dell’Iva, sostenute nel primo trimestre del 2022 per l’acquisto del gasolio utilizzato in veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti annuali (250mila euro per i crediti da esporre nel quadro RU del modello Redditi e 2 milioni di euro per i crediti d’imposta e contributivi compensabili in F24 o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale). Inoltre, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito ed è cumulabile con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto. Va rispettata la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Contestualmente è abrogata la disposizione del “decreto Ucraina-bis” (articolo 17, Dl 21/2022), che aveva istituito, per le stesse finalità, un fondo di 500 milioni di euro per il 2022, destinato al sostegno del settore dell’autotrasporto, rinviando a un decreto interministeriale la definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse. |
4 | Credito d’imposta alle imprese “gasivore” Estesa al primo trimestre 2022, seppure in misura attenuata rispetto a quella riconosciuta per il secondo trimestre, l’agevolazione spettante alle imprese a forte consumo di gas naturale. Il bonus per i primi tre mesi dell’anno è pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato in quel periodo, per usi energetici diversi da quelli termoelettrici e spetta se il prezzo medio di riferimento dell’ultimo trimestre 2021 è aumentato di oltre il 30% rispetto al prezzo dello stesso trimestre del 2019. Il credito d’imposta: è utilizzabile solo in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti annuali; non concorre al reddito d’impresa né alla base imponibile Irap; non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito; è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti gli stessi costi, sempre che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non determini il superamento del costo sostenuto; può essere ceduto, solo per intero, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con possibilità di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate verso soggetti “vigilati” (banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia). |
14, comma 1, lettera a) | Superbonus ed edifici unifamiliari Proroga di tre mesi per raggiungere i requisiti necessari alla fruizione del superbonus in riferimento agli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari (generalmente, le villette) effettuati da persone fisiche (articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, Dl 34/2020). Viene ora stabilito che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (non più del 30 giugno) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche quelli che non danno diritto alla maxi detrazione. |
14, comma 1, lettera b) | Cessione dei crediti Ancora un importante ritocco alla disciplina della cessione dei crediti. Per facilitarne la circolazione, viene adottata una nuova soluzione, che va a sostituire la chance, riconosciuta alle banche non più tardi di tre settimane fa (articolo 29-bis, Dl 17/2022 ), del quarto passaggio a un correntista dei crediti per i quali sono già avvenute le tre possibili cessioni, una “libera” e due a soggetti “qualificati”. Adesso, invece, si prevede che le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo (comprese, quindi, Sgr, Sim, Sicaf e Sicav, come confermato in sede di interrogazione parlamentare 5-07901 del 20 aprile) possono effettuare cessioni sempre, quindi anche prima del quarto trasferimento, nei confronti di clienti professionali privati che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo. Si tratta di chi, secondo il Regolamento degli intermediari, “…possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” (allegato 3, delibera Consob 16190/2007); vi rientrano, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni. A tali soggetti non è data la facoltà di ulteriore cessione: dovranno utilizzare i crediti acquistati solo per i propri versamenti in F24. La novità si applica alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 (articolo 57, comma 3, dello stesso “decreto Aiuti”). |
18 | Contributi a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi ucraina Stanziati 130 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che, a seguito della crisi internazionale in Ucraina, hanno registrato perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. La misura di sostegno è riservata ai soggetti che, contemporaneamente: negli ultimi due anni hanno realizzato operazioni di vendita di beni o servizi con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia in misura pari almeno al 20% del fatturato totale; nell’ultimo trimestre antecedente l’entrata in vigore del “decreto Aiuti” hanno subìto un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al corrispondente periodo del 2021); nel trimestre antecedente l’entrata in vigore del “decreto Aiuti” hanno avuto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019. L’importo del contributo è calcolato, entro il tetto massimo di 400mila euro per beneficiario e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, applicando alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre ante “decreto Aiuti” e l’ammontare dei ricavi del corrispondente trimestre del 2019 la percentuale del 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 5 milioni di euro, o del 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 5 milioni e fino a 50 milioni (per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, si fa riferimento ai ricavi 2021). Le modalità attuative della norma saranno definite da un decreto del ministro dello Sviluppo economico; se la dotazione finanziaria non risulterà sufficiente a soddisfare tutte le istanze prodotte, il Mise ridurrà il contributo in modo proporzionale. |
21 | Bonus investimenti Rafforzato, per il 2022, il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016), ossia le spese per software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. Per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il termine lungo del 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il venditore abbia accettato il relativo ordine e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), la misura del bonus passa dal 20%, stabilito dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1058, legge 178/2020), al 50%, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro. |
22 | Bonus formazione 4.0 Potenziato il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Le vigenti aliquote del 50 e del 40%, fissate, l’una, per le piccole imprese e, l’altra, per le medie imprese (articolo 1, comma 211, legge 160/2019), sono aumentate, rispettivamente, al 70% e al 50%. L’incremento è riconosciuto in presenza di due condizioni: le attività formative devono essere erogate da soggetti individuati con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”, e i risultati in merito all’acquisizione o al consolidamento delle competenze devono essere certificati secondo le modalità che saranno stabilite dallo stesso Dm. Viceversa, per i progetti di formazione avviati dopo l’entrata in vigore del “decreto Aiuti”, qualora non sussistano i requisiti per maggiorare le aliquote, il credito d’imposta spetterà in misura ridotta: 40% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese. |
23 | Tax credit sale cinematografiche Più vigore al credito d’imposta riconosciuto agli esercenti delle sale allo scopo di potenziare l’offerta cinematografica e, in particolare, la presenza di opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dell’Unione europea (articolo 18, legge 220/2016). Per il biennio 2022-2023, il bonus spetta nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale, secondo le disposizioni attuative (decreto interministeriale 15 marzo 2018). |
29 | Cofinanziamenti a imprese esportatrici Previsti a favore delle imprese esportatrici, per fronteggiare gli impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o dai rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi ucraina, finanziamenti agevolati, con cofinanziamento a fondo perduto fino al 40% dell’intervento complessivo di sostegno (articolo 72, comma 1, lettera d, Dl 18/2020). La disposizione, la cui efficacia è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, si applica fino al 31 dicembre 2022, secondo condizioni e modalità che saranno stabilite dal Comitato agevolazioni Simest (Società italiana per le imprese all’estero). |
31 | Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti Istituito un bonus anti-inflazione di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti indicati nell’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021 (è la norma che ha riconosciuto per l’anno in corso, ai titolari di reddito imponibile non superiore a 35mila euro, un esonero contributivo di 0,8 punti percentuali), che nel primo quadrimestre del 2022 hanno beneficiato del suddetto esonero per almeno una mensilità e non sono titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32. L’indennità non è cedibile né sequestrabile né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini dell’Isee. Spetta una sola volta, a prescindere dal numero di rapporti di lavoro, e sarà pagata in via automatica con la mensilità di luglio dai datori di lavoro. Questi compenseranno il credito maturato per l’erogazione dell’una tantum ai dipendenti attraverso la denuncia mensile all’Inps (articolo 44, comma 9, Dl 269/2003), secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto previdenziale. |
32 | Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti Bonus straordinario di 200 euro anche ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione. Spetta se il reddito assoggettabile a Irpef, per il 2021, non supera i 35mila euro lordi, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, ed esclusi i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e gli arretrati sottoposti a tassazione separata. Il contributo straordinario, che non costituisce reddito ai fini fiscali né rileva ai fini dell’Isee e non è cedibile né sequestrabile né pignorabile, sarà corrisposto d’ufficio con la mensilità di luglio sulla base dei dati disponibili in quel momento all’ente erogatore; quest’ultimo, successivamente, effettua la verifica del reddito complessivo e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, notifica l’indebito entro l’anno successivo a quello in cui ha acquisito le informazioni reddituali. L’una tantum di 200 euro, fiscalmente irrilevante, sarà riconosciuta dall’Inps anche: – ai lavoratori domestici con uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” (va presentata domanda presso i patronati) – a chi, per il mese di giugno 2022, percepisce l’indennità di disoccupazione Naspi (Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego – articolo 1, Dlgs 22/2015) o DisColl (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa – articolo 15, Dlgs 22/2015) – a chi, nel 2022, percepisce l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 – a domanda, ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti”, iscritti alla Gestione separata dell’Inps, non titolari di pensione né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e con reddito 2021 derivante dai quei rapporti non superiore a 35mila euro – a chi nel 2021 ha beneficiato di una delle indennità previste dai decreti “Sostegni” (articolo 10, commi da 1 a 9, Dl 41/2021) e “Sostegni-bis” (articolo 42, Dl 73/2021) – a domanda, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate e hanno reddito derivante da quei rapporti non superiore a 35mila euro – a domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati e reddito derivante da quei rapporti non superiore a 35mila euro – a domanda, ai lavoratori autonomi privi di partita Iva, iscritti alla Gestione separata dell’Inps alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel 2021, sono stati titolari di contratti autonomi occasionali con accredito di almeno un contributo mensile – a domanda, agli incaricati alle vendite a domicilio, titolari di partita Iva attiva e iscritti alla data di entrata in vigore del “decreto Aiuti” alla Gestione separata, con reddito 2021 derivante da tali attività superiore a 5mila euro – ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, a condizione che nessun componente percepisca alcuna delle una tantum previste da questo stesso articolo e dal precedente 31. L’indennità dell’articolo 31 e quelle dell’articolo 32 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun avente diritto una sola volta. |
33 | Indennità una tantum per lavoratori autonomi Previsto un contributo anti-inflazione anche per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps o alle altre forme obbligatorie di previdenza e assistenza, con reddito complessivo 2021 non superiore all’importo che sarà fissato da un decreto interministeriale, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Aiuti”. Il provvedimento dovrà definire anche i criteri e le modalità per la corresponsione dell’indennità. Alla misura sono destinati 500 milioni di euro. |
35 | Bonus trasporti Buono, a favore delle persone fisiche con reddito 2021 non superiore a 35mila euro, per l’acquisto, entro la fine dell’anno, di un abbonamento per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. È pari al 100% della spesa da sostenere e, comunque, nel tetto di 60 euro, è personale e non cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini dell’Isee. Un decreto interministeriale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del “decreto Aiuti”, dovrà stabilire le modalità di presentazione delle domande di accesso al buono e quelle per la sua emissione, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (79 milioni per l’anno 2022). Per la spesa non coperta dal bonus, si potrà fruire dell’ordinaria detrazione Irpef del 19% per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale fino all’importo di 250 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-decies, Tuir). |
43, commi 2 e 8 |
Addizionale comunale all’Irpef Possibile incremento della tassazione locale: per accedere ai contributi salva-conti previsti dai patti sottoscritti con il Governo, i Comuni capoluoghi di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro potranno porre in essere tutte o parte delle misure previste dall’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 572, legge 234/2021), tra cui l’aumento dell’addizionale di loro competenza, in deroga al vigente limite dello 0,8% (articolo 1, comma 3, Dlgs 360/1998) e l’istituzione di un’addizionale sui diritti di imbarco portuale e aereoportuale per passeggero. La stessa soluzione, per avviare un percorso di riequilibrio strutturale, è adottabile pure dai Comuni sede di città metropolitane diversi da quelli indicati nei commi 567 e seguenti della citata legge 234/2021 e dai Comuni capoluoghi di provincia diversi dai precedenti, con debito pro-capite superiore a 1.000 euro. |
50, comma 5 | Aiuti di Stato Estesa agli aiuti concessi in vigenza del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina” l’applicazione della norma del “decreto Rilancio” (articolo 53, Dl 34/2020) che, in deroga alla disposizione secondo cui i beneficiari di aiuti non rimborsati – da recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea – non possono ricevere nuovi aiuti (articolo 46, legge 234/2012), ha permesso a tali soggetti, per le straordinarie condizioni determinate dall’emergenza sanitaria, di accedere agli aiuti previsti ai sensi e in vigenza del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione. |
55 | Contributo straordinario contro il caro bollette Incrementato e suddiviso in due rate il prelievo solidaristico sugli extra profitti delle imprese energetiche (articolo 37, Dl 21/2022). Il contributo passa dal 10 al 25% dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022 rispetto agli stessi mesi della stagione precedente, cioè dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021 (prima, la data limite era il 31 marzo). È dovuto soltanto se l’incremento del saldo non è inferiore a 5 milioni di euro e, comunque, al 10%. Andrà versato non più in un’unica soluzione a fine giugno, ma in due tranche: un acconto del 40% entro il 30 giugno 2022, il restante 60% entro il 30 novembre 2022. fonte fiscooggi.it |