Tutto pronto per il contributo a fondo perduto a favore dei gestori di “Discoteche, sale da ballo, night club e simili” previsto Sostegni-ter (articolo 1, comma 1, Dl n. 4/2022). I titolari di partita Iva che al 27 gennaio (data di entrata in vigore del decreto) avevano l’attività chiusa in osservanza delle misure anti-Covid (articolo 6, comma 2, del Dl n. 221/2021) potranno presentare l’istanza a partire da lunedì 6 giugno e non oltre il 20 giugno.
Le modalità di accesso al contributo, nel provvedimento siglato il 18 maggio 2022 dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.
Il provvedimento odierno approva inoltre il modello per le istanze, le relative istruzioni e le specifiche tecniche già condivise per le vie brevi con Assosoftware.
Termini e modalità di invio delle istanze
La finestra temporale per richiedere il contributo a fondo perduto si apre il 6 giugno e termina il 20 giugno. Le domande dovranno essere inviate tramite il modello approvato dal provvedimento odierno, utilizzando i canali telematici delle Entrate o il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia. L’invio può essere effettuato direttamente dal richiedente o tramite un intermediario incaricato.
Come indicato dal Sostegni-ter possono beneficiare degli aiuti discoteche, sale da ballo e attività similari (individuate dal codice Ateco 2007 93.29.10) con un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro che hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Contenuto dell’istanza
La domanda dovrà contenere il codice fiscale della persona fisica o giuridica che richiede il contributo (se è un erede che prosegue l’attività andrà indicato anche il codice fiscale del de cuius, se ha effettuato trasformazioni aziendali andrà indicato anche la partita Iva del soggetto cessato), il codice fiscale del legale rappresentante nel caso in cui il richiedente non sia una persona fisica, o sia minore o interdetto, una dichiarazione di non rientrare fra gli enti pubblici (articolo 74 Tuir) o fra gli intermediari finanziari e società di partecipazione (articolo 162 Tuir).
È necessaria inoltre la dichiarazione che il richiedente ha attivato la partita Iva prima del 27 gennaio 2022 ed esercita a tale data un’attività prevalente individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e simili), la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti dall’articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale Mise e Mef del 9 settembre 2021 (fra cui la residenza in Italia e l’assenza di difficoltà al 31 dicembre 2019), l’iban del richiedente, il codice fiscale dell’eventuale incaricato all’invio telematica, data e firma.
Nell’istanza inoltre va riportata anche l’attestazione che di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato e l’ammontare degli aiuti fruibili in ottemperanza dei limiti previsti dal Temporary Framework della Commissione europea e l’ammontare degli eventuali importi da restituire sempre per il superamento dei massimali (sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della commissione europea).
Assegnazione dei fondi
Scaduto il termine di presentazione delle istanze, fissato al 20 giugno 2022, l’Agenzia effettua la ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 4/2022, sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l’istanza, entro l’importo massimo di euro 25mila euro per ciascun beneficiario.
L’Agenzia comunica, al richiedente o al suo intermediario, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento, o lo scarto motivato dell’istanza.
Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente. Successivamente l’Agenzia procede al controllo dei dati dichiarati e nel caso emerga la non spettanza dell’aiuto, procede al recupero delle somme e all’applicazione delle sanzioni.
fonte fiscooggi.it