Con la circolare n. 14 del 17 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) in materia di agevolazioni fiscali riconosciute in forma di crediti d’imposta. Il focus riguarda, tra gli altri, il bonus investimenti in beni strumentali nuovi, i tax credit “ricerca e sviluppo” e “povertà educativa” e il bonus “librerie”.
Investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)
La disposizione proroga e rimodula tempistiche, misure e limiti del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello “Industria 4.0”. L’agevolazione, introdotta dalla legge di bilancio 2021, viene prorogata al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023 nel caso di “prenotazione” dell’investimento, cioè con ordine accettato dal venditore e dell’acconto entro il dicembre 2022).
Al riguardo l’Agenzia chiarisce che:
- per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 (o fino al 30 giugno 2026 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2025), il credito d’imposta è pari al 20% del costo fino a 2,5 milioni di euro, al 10% se l’investimento supera i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, al 5% se l’investimento è superiore a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro. La circolare precisa che per quanto concerna la soglia massima fissata a 20 milioni di euro costi ammissibili, il riferimento va fatto agli investimenti effettuati su base annuale e non durante l’intero arco temporale interessato dalla proroga.
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0, invece, effettuati a dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (o al 30 giugno 2024 nel caso di prenotazione dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2023) viene confermata la misura del credito d’imposta già vigente.
Ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (comma 45)
Anche in questo caso la legge di bilancio 2022 interviene su agevolazioni già previste rivedendo tempistiche e limiti in funzione delle tipologie di investimento.
Si tratta del credito d’imposta introdotto dalla legge di bilancio 2020 per incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica.
L’Agenzia, dopo aver ricordato i nuovi termini e i nuovi limiti, precisa che per quanto non espressamente trattato dalla circolare odierna si può fare riferimento ai precedenti documenti di prassi che hanno fornito chiarimenti sulla precedente disciplina in materia di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl n. 145/2013) e in particolare alle circolari n. 5/2016, n. 13/2017 e n. 31/2020 nella misura in cui le indicazioni già fornite risultano compatibili con l’attuale quadro normativo.
Sono inoltre applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 9/2021 in merito alla corretta interpretazione dell’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive dall’accesso al credito d’imposta, dell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali ai fini della legittimazione all’utilizzo in compensazione e della fruizione ripartita in tre quote annuali.
Consulenza per le quotazione delle Pmi (comma 46)
L’agevolazione prevede un credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese. Il bonus è stato esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022 mentre il limite fruibile è sceso a 200mila euro. Cambia anche il tetto di spesa per il 2022 ed è previsto un nuovo stanziamento per il 2023.
A seguito della modifica, il tax credit è riconosciuto fino a 35 milioni di euro (invece di 30 milioni di euro) per il 2022 e fino a 5 milioni di euro per il 2023.
Povertà educativa (commi 135 e 136)
L’incentivo a favore delle fondazioni bancarie è prorogato a tutto il 2024. Il credito d’imposta spetta per i versamenti effettuati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, istituito dalla legge di stabilità 2016 con l’obiettivo di sostenere l’infanzia svantaggiata. Il bonus è pari al 75% della donazione
A cascata è stato ulteriormente prorogata al biennio 2023 e 2024 l’operatività del suddetto Fondo alimentato dai versamenti delle fondazioni.
Librerie (comma 351)
Il bonus “librerie”, in pratica, continua a seguire le regole stabilite dal Dm 23 aprile 2018 è, quindi, parametrato agli importi pagati dai librai per alcuni tributi locali come l’Imu, Tari e Tasi. Tuttavia l’Agenzia ricorda che la Tasi non è più in vigore e che l’imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.
Acqua potabile (comma 713)
Il credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di miglioramento qualitativo dell’acqua potabile, istituito per il biennio 2021-2022 dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge di bilancio 2021, è esteso fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
Impianti di compostaggio nei centri agroalimentari (commi 831-834)
Si tratto di un nuovo contributo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari delle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
La sovvenzione, soggetta alle regole Ue sugli aiuti de minimis e con tetto di spesa fissato a 1 milione di euro per il 2023, è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta in misura pari al 70% dei costi e va richiesto dal gestore del centro, sempreché l’impianto possa smaltire almeno il 70% dei rifiuti organici prodotti dallo stesso centro.
Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 senza applicazione del limite annuale di 250mila euro e del limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 previsto per ciascun anno solare, attualmente pari a 2 milioni di euro.
Le modalità attuative sono state definite dal provvedimento del 14 marzo 2022, con cui è stato approvato anche il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia per beneficiarne.
fonte fiscooggi.it