di Salvatore Celli*
L’obbligo si applica ai lavori iniziati a partire dal 27/05/2022 e l’Agenzia delle Entrate verificherà quanto dichiarato in fattura attraverso l’Ispettorato del lavoro, l’Inps e le Casse Edili
L’art. 4 del DL 25.2.2022 n. 13, stabilisce che per i lavori edili di importo superiore a € 70.000, i benefici di cui:
• detrazione 110%;
• detrazione 75% per superamento e eliminazione di barriere architettoniche;
• credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro;
• opzione per sconto in fattura e cessione del credito;
• bonus mobili;
• bonus verde;
• bonus facciate.
sono riconosciuti a condizione che nell’atto di affidamento dei lavori sia specificato espressamente l’applicazione, da parte del datore di lavoro, dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali.
Il contratto collettivo di lavoro applicato, oltre che nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere specificato anche nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
I soggetti abilitati (dottori commercialisti / consulenti del lavoro / responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF) al fine del rilascio del visto di conformità sono tenuti a verificare che il CCNL applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse dagli esecutori dei lavori.
Gli obblighi sopra indicati entrano in vigore a decorrere dal 27.5.2022 e trovano applicazione con riferimento ai lavori avviati successivamente a tale data.
Le suindicate disposizioni e i conseguenti controlli vanno applicati anche ai subappaltatori i quali sono tenuti a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest’ultimo garantito.
- Consulente del Lavoro iscritto al CPO di Avellino.