L’Isola di Man è situata nel Mar d’Irlanda, tra la Gran Bretagna e l’Irlanda. Fino al XII secolo faceva parte del Regno di Norvegia; successivamente fu ceduta alla Scozia e dal 1765 fa parte dei territori della Corona inglese. Sul piano politico, non fa parte del Regno Unito né dell’Unione europea ma è una dipendenza della Corona britannica (insieme alle Isole del Canale, Guernsey e Jersey). Come tale, è dotata di ampia autonomia, anche fiscale, nonostante il Regno Unito sia tutt’oggi responsabile della sua difesa e della rappresentanza a livello internazionale. L’ordinamento giuridico interno (il c.d. “Manx law”) si basa prevalentemente su principi di common law inglese con influenza di consuetudini gaeliche, bretoni e scandinave. I settori trainanti dell’economia sono le banche, i servizi fiduciari e assicurativi, le scommesse online e il turismo. Il governo offre incentivi per le imprese di alta tecnologia e finanziarie.
L’Isola di Man è impegnata nel rispetto degli standard di trasparenza e di scambio di informazioni e lavora a stretto contatto anche con enti internazionali quali il gruppo europeo sul codice di condotta (composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea). Dal 1° gennaio 2019, al fine di rispettare gli impegni presi in ambito Ue, è stata introdotta una clausola antielusiva che ritiene fiscalmente residenti nell’isola solo le imprese che abbiano una effettiva attività economica nel territorio.
Tassazione delle persone fisiche
Le persone fisiche residenti sono tassate sul reddito ovunque prodotto, mentre i non residenti sono tassati sui soli redditi prodotti nell’Isola di Man, con alcune eccezioni (per esempio, gli interessi derivanti da conti correnti accesi presso banche dell’Isola sono esenti). In generale, un soggetto si intende residente se, alternativamente: si trova fisicamente sull’Isola di Man per un totale di 6 mesi nel corso del periodo di imposta; è presente sull’Isola, in media, per almeno tre mesi all’anno per quattro anni. Tuttavia, il concetto di residenza non è rigidamente definito in quanto, ai fini fiscali, possono essere considerati residenti anche individui che siano presenti sull’isola per meno di 6 mesi, ma che abbiano a disposizione un’abitazione.
Sempre in tema di residenza, un trust è soggetto a tassazione nell’Isola di Man se almeno uno dei trustee è ivi residente, o nel caso in cui amministrazione e controllo sono eseguiti da soggetti residenti sull’Isola di Man. I trust sono soggetti all’aliquota più alta prevista dalle norme fiscali.
L’imposta sui redditi delle persone fisiche sui si applica ai redditi rientranti in una delle categorie tassativamente stabilite dalla legge:
- redditi fondiari;
- redditi da investimenti;
- redditi da attività commerciali e professionali;
- redditi da lavoro dipendente;
- dividendi corrisposti da società del Regno Unito e interessi obbligazionari;
- redditi di fonte estera;
- redditi che non ricadono nelle precedenti categorie.
Le plusvalenze e i capital gain non sono soggetti a tassazione.
L’aliquota standard è fissata nella misura del 10% per i redditi delle persone fisiche che non superano la soglia di 6.500 sterline di Man (di 13.000 sterline per le coppie). I redditi che superano tali importi scontano l’aliquota del 20%. I non residenti scontano un’imposta con aliquota pari al 20%.
Per il periodo d’imposta che inizia dal 6 aprile 2021, per alleviare gli effetti della pandemia da Covid-19, per i lavoratori con un salario pari o inferiore a 138 sterline di Man a settimana non sono previste ritenute per oneri sociali e contributivi.
A partire dal 2014, è stato introdotto un regime di “tax cap”, secondo cui l’imposta sui redditi dovuta non può superare una determinata soglia. L’opzione, una volta approvata dall’amministrazione fiscale, ha valenza quinquennale. Per i soggetti autorizzati all’opzione dopo il 6 aprile 2020, l’imposta dovuta non può superare 200.000 sterline di Man (400.000 per le coppie soggette a dichiarazione congiunta).
Non sono in vigore imposte patrimoniali, né un’imposta sulle successioni e le donazioni.
Tassazione delle società
Le società residenti (quelle costituite secondo le leggi dell’Isola di Man e quelle per le quali l’attività di direzione e di controllo è ivi svolta) sono tassate sul reddito ovunque prodotto. Le società costituite al di fuori dell’Isola e non fiscalmente residenti nell’Isola di Man che hanno una stabile organizzazione nell’Isola stessa sono tassate per i redditi relativi all’attività imprenditoriale ivi svolta.
L’imposta prevede tre aliquote. L’aliquota d’imposta standard sui redditi delle società, residenti e no, è pari allo 0%. Tuttavia, le imprese che svolgono attività al dettaglio con redditi che eccedono 500.000 sterline di Man per anno e le banche autorizzate a svolgere la propria attività finanziaria sono soggette ad aliquota del 10%, mentre per i redditi derivanti da attività immobiliari l’aliquota sale al 20%. Le regole per la determinazione della base imponibile sono le medesime e prevedono che al risultato di esercizio siano applicate le variazioni in aumento o in diminuzione previste dalle disposizioni fiscali. Anche per le società, i capital gain non sono tassati e, di conseguenza, le relative perdite non sono deducibili. Le spese sostenute totalmente ed esclusivamente al fine del conseguimento del reddito imponibile sono deducibili. Gli interessi passivi sono deducibili a condizione che siano tassati in capo al percipiente (sia esso residente o non residente).
I dividendi derivanti da redditi tassati al 10% attribuiscono al percettore un credito d’imposta del 10% che non è rimborsabile qualora il percettore sia una società non residente o una persona fisica.
Se la società fa parte di un gruppo societario, le sue perdite possono essere cedute a un’altra società del medesimo gruppo. La perdita ceduta può essere utilizzata per ridurre i profitti tassabili di un’altra società del gruppo per il medesimo periodo d’imposta nel quale le perdite sono emerse o per il periodo d’imposta immediatamente precedente a questo.
I redditi delle società di persone (partnership) vengono imputati ai soci (partner) in base alla rispettiva quota di partecipazione agli utili, secondo un criterio analogo al principio di trasparenza previsto dal nostro ordinamento. Dal 17 giugno 2021, è obbligatoria per le partnership la registrazione anche qualora le stesse siano state costituite all’estero ma gli amministratori o i poteri di controllo siano esercitati nell’isola.
L’imposta sul valore aggiunto
Per quanto riguarda l’Imposta sul valore aggiunto, l’Isola di Man (al contrario di Guernsey e Jersey) ha optato per l’adozione del regime in vigore nel Regno Unito con il quale forma un’unica giurisdizione. Per questo, ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dal punto di vista doganale, l’Isola di Man si intende compresa nel territorio della Gran Bretagna.
Anche le aliquote applicate sono le stesse del Regno Unito: l’aliquota ordinaria è pari al 20% e si applica sulla maggior parte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi. Le cessioni di cibo, libri o i trasporti pubblici sono soggetti ad una aliquota pari allo 0%. L’aliquota del 5% si applica sui lavori di manutenzione delle abitazioni e alle prestazioni alberghiere.
Le altre imposte
Presupposto dell’imposta sulla proprietà immobiliare (real estate tax) è la proprietà o l’occupazione di immobili collocati nell’Isola. L’imposta, che colpisce società e persone fisiche, è determinata sulla base della rendita annua e varia secondo l’area in cui l’immobile è ubicato.
A partire dal 2015, le società costituite in giurisdizioni estere che stabiliscono un centro di attività nell’Isola o sono proprietarie di immobili ivi situati sono soggette a un obbligo di registrazione, da effettuare entro un mese dall’avvio dell’attività o dall’acquisto del bene immobile. Le medesime società devono poi presentare una dichiarazione annuale. La misura della tassa per la registrazione è di 100 sterline, mentre per la dichiarazione annuale è di 380 sterline.
Dichiarazioni, obblighi strumentali e versamento delle imposte
L’anno di imposta inizia il 6 aprile e termina il 5 aprile dell’anno successivo (al pari del sistema inglese). Per le persone fisiche, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 6 ottobre successivo alla fine dell’anno di imposta cui si riferisce, mentre l’imposta deve essere versata a saldo entro il 6 gennaio successivo all’anno d’imposta cui si riferisce. L’acconto è determinato nella misura del 105% delle imposte relative all’anno precedente. I coniugi (e i soggetti in regime di “unione civile”) possono optare per la tassazione congiunta.
Le società sono tenute a presentare annualmente una dichiarazione dei redditi in via telematica indipendentemente dal fatto che siano dovute o meno delle imposte. La presentazione della dichiarazione dei redditi e il versamento delle imposte avvengono nello stesso giorno ovvero entro un anno e un giorno dalla data di chiusura dell’esercizio.
Capitale: Douglas
Lingua ufficiale: inglese, mannese
Moneta: sterlina di Man (IMP)
Stato sovrano: Regno Unito
Forma di governo: monarchia parlamentare (dipendenza della Corona britannica con un proprio autonomo Parlamento)
Rapporti con l’Italia
Dal 2015 è entrato in vigore un accordo sullo scambio di informazioni a fini fiscali con l’Italia, cd. “Tax information exchange agreement” (“TIEA”). L’Isola di Man ha concluso 11 accordi contro la doppia imposizione (DTAs) e 39 accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (TIEAs) basati sul modello predisposto dall’Ocse. L’Isola ha anche un accordo contro la doppia imposizione siglato con il Regno Unito. Dal 2014, per effetto dell’estensione delle disposizioni in vigore nel Regno Unito, è in vigore anche nel territorio dell’isola il trattato sulla mutua assistenza amministrativa Ocse–Consiglio d’Europa.
fonte fiscooggi.it