La Ctr della Calabria ha chiarito che, ai fini fiscali, un’associazione perde la qualifica di Onlus, e le agevolazioni ad essa connesse, qualora eserciti prevalentemente attività commerciale: in sostanza, non basta che, nel proprio statuto, l’ente preveda genericamente di non perseguire scopi di lucro, se in concreto emerge il contrario. Questo è il principio di diritto desumibile dalla sentenza n. 1081 del 28 marzo 2022.
Un ufficio calabrese dell’Agenzia delle entrate, sulla base della verifica fiscale operata dalla Guardia di finanza, accertava che un’associazione, attiva nella gestione dei centri di accoglienza e di identificazione ed espulsione, svolgeva attività commerciale a tutti gli effetti a scopo di lucro e, pertanto, non avendo la contribuente diritto alle agevolazioni fiscali accordate alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), recuperava a tassazione le maggiori somme dovute a titolo di Ires, Iva ed Irap.
Difatti, ai sensi dell’articolo 149, comma 1 Tuir, l’ente perde la qualifica di Onlus qualora eserciti prevalentemente attività commerciale.
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria constatava una serie di elementi, dai quali si evinceva l’esercizio di attività commerciale da parte dell’ente e, precisamente:
- il ricorso ad appalti e subappalti
- l’omessa indicazione da parte del legale rappresentante della destinazione dell’avanzo di gestione dell’anno di imposta, di importo molto rilevante
- l’emissione di bonifici a favore di società riconducibili a legali rappresentanti dell’associazione
- la creazione di società fittizie con nomina di amministratori “teste di legno”
- l’accredito a favore delle predette società di svariati milioni di euro, con causali dubbie.
La Ctp di Crotone, adita dalla contribuente, rigettava il ricorso, confermando la bontà del recupero erariale.
Il giudizio in Ctr
Pertanto, l’associazione proponeva gravame, sostenendo di essere, come previsto nel proprio statuto, un’associazione senza fini di lucro, un sodalizio di volontari, avente per scopo opere ed interventi in soccorso dei singoli e delle collettività per calamità sia in sede nazionale che internazionale. Detti principi ispiratori, secondo la tesi dell’appellante, qualificavano l’ente come Onlus, meritevole del regime fiscale di assoluto favore.
Di contrario avviso si dimostra il Collegio calabrese, che osserva che l’associazione si era limitata a ribadire, in termini meramente assertivi, la vantata qualità di Onlus, senza confutare gli specifici elementi di fatto dai quali la Ctp crotonese aveva correttamente tratto la conclusione che l’associazione svolgesse attività commerciale a scopo di lucro.
In definitiva, conclude la Ctr, in difetto dei requisiti di legge, la contribuente non ha diritto alle agevolazioni pretese.
Osservazioni conclusive
Il cosiddetto Codice del Terzo Settore (Dlgs 117/2017), per vero, nel riordinare e rivedere la disciplina, ha chiarito che non si considerano commerciali:
- le attività di interesse generale, anche se convenzionate, accreditate, contrattualizzate, con amministrazioni pubbliche nazionali o sovranazionali, purché svolte a titolo gratuito, o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto dei contributi pubblici e salvo gli importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento: i ricavi non devono superare del 5% i costi per ciascun periodo d’imposta per un massimo di due anni consecutivi
- le attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale se svolte direttamente dagli enti o da essi affidate a università e altri organismi di ricerca purché gli utili siano reinvestiti nell’attività stessa o nella diffusione dei risultati
- le raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
- i servizi in convenzione o accreditamento con amministrazioni pubbliche
- le entrate derivanti da contributi, sovvenzioni, liberalità
- le quote e i contributi associativi.
Come è evidente, si tratta di circostanze ben diverse rispetto a quelle osservate nel caso di specie, ove lo scopo di lucro era nettamente perseguito dall’ente.