Con la circolare n. 10/E del 4 maggio 2022 l’Agenzia delle entrate fornisce i necessari chiarimenti sulla nuova disciplina del Piani di risparmio a lungo termine alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022. Tra le novità viene dato risalto all’innalzamento della soglia dei limiti di investimento nei Pir ordinari e quali siano i comportamenti in caso di piani attivati secondo la precedente disciplina
Piani di risparmio a lungo termine
I Pir sono una forma di investimento caratterizzata da un regime fiscale di favore, di cui possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia – con riguardo ai redditi di capitale e ai redditi diversi di natura finanziaria percepiti al di fuori dell’attività di impresa – le Casse di previdenza e i Fondi pensione. I redditi generati da questi prodotti non sono tassati come redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria e non sono soggetti all’imposta di successione. Con questo strumento infatti il legislatore ha voluto favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso investimenti in imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate in Italia.
Plafond più ampio per i Pir
In base alla legge di Bilancio 2017 si è introdotto un regime di non imponibilità per gli investimenti operati tramite Piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino determinati a condizione che gli investimenti siano mantenuti per almeno 5 anni. In base alle modifiche operate La legge di Bilancio 2022, ha apportato modifiche alla precedente disciplina stabilendo che l’importo investito nel Pir ordinario non può superare il plafond complessivo di 200mila euro (la soglia precedente era di 150mila euro), con un limite di plafond annuo di 40mila euro (la precedente soglia era di 30mila euro). Questi nuovi limiti di investimento si applicano agli investimenti effettuati nei Pir ordinari a decorrere dal 1° gennaio 2022, a prescindere dalla data di costituzione del piano.
Piani attivati in base alla precedente disciplina
Per chiarire meglio come intervengono le modifiche normative la circolare fornisce alcuni esempi pratici di facile comprensione.
Viene preso in esame, per esempio il caso di un Pir ordinario costituito nel 2017, in cui ogni anno sia stato investito il limite annuale pro tempore vigente (30mila euro), dove il contribuente potrà investire nel 2022 40mila euro e nel 2023 i restanti 10mila euro per raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro.
Nel caso invece di un Pir ordinario costituito nel 2020 nel quale sia stato investito ogni anno il limite annuale vigente fino al 31 dicembre 2021 (30mila euro), il contribuente potrà investire 40mila euro per ogni anno dal 2022 al 2024 e nel 2025 i restanti 20.000 euro (in modo da raggiungere il nuovo limite complessivo di 200mila euro).
Le novità per i Pir Alternativi
La legge di Bilancio 2022, ha introdotto la possibilità di detenere, contemporaneamente ad un Pir ordinario, più di un Pir Alternativo. L’Agenzia con la circolare odierna chiarisce che non è possibile cointestare un Pir Alternativo a più persone. In ogni caso, il fatto che una persona fisica possa detenere più di un Pir Alternativo non ha conseguenze sull’ammontare di risorse che possono essere investite in questo tipo di piano di investimento. Restano confermati, quindi, i limiti di investimento dei Pir Alternativi che adesso valgono complessivamente. A prescindere dal numero di Pir Alternativi detenuti, infatti, il plafond complessivo massimo è di 1.500.000 euro, con un limite per ciascun anno solare di 300mila euro.
Le modifiche al credito d’imposta
Secondo le vecchie regole, per i Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021 i contribuenti potevano fruire di un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli investimenti siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti. La legge di Bilancio 2022 ha previsto nuove regole per il credito d’imposta legato agli investimenti qualificati effettuati nel 2022, rimodulando sia l’ammontare del credito sia il termine entro cui detto credito può essere utilizzato. In base alle modifiche normative, infatti, il credito d’imposta previsto in relazione agli investimenti qualificati effettuati nel 2022 è pari al 10% dell’ammontare degli investimenti in strumenti finanziari qualificati risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.
Il credito va utilizzato in quindici anni, in quote di pari importo.
Sulla base delle modifiche normative, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito d’imposta spettante, andranno prese in considerazione sia le somme investite negli strumenti finanziari qualificati nel corso del 2021, sia le somme investite negli anni successivi risultanti alla data di realizzo della minusvalenza.