Per provvedere al pagamento degli importi “congelati”, le federazioni nazionali, gli enti di promozione e le associazioni e società professionistiche e dilettantistiche, destinatari della misura di sostegno introdotta in fase di conversione in legge del Dl 17/2022 (articolo 7 , commi 3-bis e 3-ter), avranno tempo fino al 31 agosto, senza applicazione di sanzioni e interessi. Sarà anche possibile frazionare mensilmente il versamento delle somme dovute, con ultima rata in calendario per il 16 dicembre.
Sospensione fino al 31 luglio
Il “decreto Energia” è intervenuto sulla norma contenuta nell’ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 923, legge 234/2021), stabilendo sia l’estensione dell’ambito temporale della sospensione dei versamenti sia la proroga del termine entro il quale gli stessi dovranno essere effettuati.
Destinatari della disposizione sono:
- le federazioni sportive nazionali
- gli enti di promozione sportiva
- le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Tali soggetti, per beneficiare della norma agevolativa, devono:
- avere il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato
- operare nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del Dpcm 24 ottobre 2020 (vedi articolo 1, comma 9, lettera e).
Prima della modifica apportata dal Dl 17/2022, la sospensione ha riguardato:
- i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli a essi assimilati (articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973) operate in qualità di sostituti d’imposta, in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2022
- i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2022
- i versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 10 gennaio al 30 aprile 2022
- gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 (vedi circolare Inail 8/2022).
Come puntualizzato dalla prassi dell’Agenzia delle entrate (circolare 3/2022, punto 2.1):
- la sospensione non vale per i versamenti Irap, in quanto non si tratta di un’imposta sui redditi
- la sospensione opera solamente per i versamenti in autoliquidazione, anche quelli oggetto di spontanea rateizzazione avviata nei termini delle scadenze ordinarie. Pertanto, non ne fruiscono né i versamenti dovuti a seguito di atti emessi dalla stessa agenzia o dall’Agenzia delle entrate Riscossione, anche se riferiti a importi oggetto di rateazione, né i versamenti delle somme da ravvedimento operato nel periodo “agevolato”. Lo stop, invece, si applica agli importi rateizzati di versamenti ricadenti nell’ambito applicativo delle precedenti sospensioni accordate dal “decreto Cura Italia” (articolo 61, comma 5, Dl 18/2020) e dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 36, legge 178/2020), trattandosi di versamenti in autoliquidazione che scadono nell’intervallo temporale interessato dal nuovo blocco.
I termini della sospensione, inizialmente riferita ai primi quattro mesi dell’anno, sono stati prorogati fino al 31 luglio 2022, attirando nella misura agevolativa anche le scadenze comprese tra il 1° maggio e lo stesso 31 luglio. Di fatto, la sospensione opera, fino a quella data, per tutti i versamenti su indicati, in calendario tra il 1° gennaio e il 31 luglio.
Ripresa dal 31 agosto, anche a rate
Il comma 3-ter dell’articolo 7 in commento disciplina, invece, la ripresa dei versamenti sospesi, modificando ciò che era stato stabilito dal comma 924 della legge di bilancio. Questa, infatti, aveva fissato al 30 maggio il termine per l’effettuazione, senza sanzioni e interessi, dei versamenti sospesi fino al 30 aprile, concedendo anche la possibilità di dilazionare, senza interessi, il 50% del totale dovuto fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo (la prima con scadenza 30 maggio, l’ultima al 30 novembre) e di pagare il restante 50% entro il 16 dicembre.
La nuova dead line per i versamenti sospesi fino al 31 luglio è fissata, sempre senza applicazione di sanzioni e interessi, al 31 agosto 2022: entro quella data si potrà pagare in un’unica soluzione o mediante rateizzazione del 50% in un massimo di quattro rate mensili di pari importo (dal 31 agosto al 30 novembre); l’importo residuo andrà saldato entro il 16 dicembre.
Altri aiuti a sostegno del movimento sportivo
La proroga della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi si inserisce in un più ampio quadro di interventi a favore del settore dello sport, definito dai primi tre commi del citato articolo 7. È stato, infatti, incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2022 il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano”, istituito – presso il dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei ministri, dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 369, legge 205/2017) – per finanziare progetti finalizzati a: incentivare la pratica sportiva delle persone disabili; sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; sostenere la maternità delle atlete non professioniste; garantire il diritto all’esercizio della pratica sportiva dei minori, anche attraverso campagne di sensibilizzazione; sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
Per fronteggiare la crisi economica determinata dai rincari dei prezzi dell’energia elettrica e termica, si è deciso che parte delle risorse di tale fondo potrà essere destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti, in particolar modo quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine, già pesantemente condizionate dalle misure restrittive anti Covid. Sarà un decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport a definire le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, le procedure di controllo.