In partenza il primo dei contributi a fondo perduto 2022 per i settori che hanno subìto particolari restrizioni causate dall’emergenza Covid-19: le novità in un provvedimento firmato oggi, 3 maggio 2022, dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che dà il via al contributo per la ristorazione collettiva previsto dal decreto “Sostegni-bis”, con apertura delle domande dal 6 giugno fino al 20 giugno. Il provvedimento approva, inoltre, il modello per le istanze definendone contenuto, tempi e modalità di compilazione.
Il contributo è stato istituito dall’articolo 43-bis del Dl n.73/2021, introdotto dalla legge di conversione n. 106/2021, con il quale sono state stanziate risorse finanziare per 100 milioni di euro da destinare per il ristoro delle attività di mense e catering danneggiate dall’emergenza Covid-19.
Il successivo decreto del ministero dello Sviluppo economico di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze del 23 dicembre 2021 ha individuato la platea dei beneficiari, i requisiti richiesti e le modalità di ripartizione dei fondi. All’Agenzia delle entrate è affidata la gestione delle istanze di accesso, la ripartizione proporzionale dei fondi e l’erogazione del contributo.
Di cosa si tratta
Il “contributo ristorazione collettiva” è destinato alle imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente – pubblico o privato – per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, quale ad esempio scuole, università, uffici, caserme e strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.
Si tratta dei soggetti la cui attività è individuata dai codici Ateco 2007 56.20.10 “Mense” e 56.29.20 “Catering continuativo su base contrattuale”, i cui ricavi dell’anno 2019 devono essere stati generati per almeno il 50% dai corrispettivi derivanti dai contratti di ristorazione collettiva.
Il danno da emergenza Covid-19 deve essersi concretizzato in un calo minimo del 15% tra i ricavi dell’anno 2019 rispetto e quelli dell’anno 2020. Per i contribuenti che hanno attivato la partita Iva nel corso del 2019, il raffronto avviene tra il fatturato e i corrispettivi intercorrenti tra l’attivazione e la fine dell’anno 2019 e il fatturato e i corrispettivi del corrispondente periodo dell’anno 2020.
Per poter accedere al contributo, alla data di presentazione dell’istanza le imprese devono inoltre avere sede legale o operativa nel territorio italiano, risultare iscritte e attive nel Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, non essere in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali e non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019 o, se lo erano, non aver ricevuto aiuti per il salvataggio.
Il contributo a fondo perduto è precluso ai soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche.
Il modello dell’istanza
Al provvedimento approvato sono allegati il modello dell’istanza per la richiesta del contributo e le istruzioni per la compilazione.
Il modello contiene la sezione dei dati identificativi del richiedente – con possibilità di indicare il codice fiscale del deceduto se a presentare l’istanza è l’erede che ne continua l’attività o la partita Iva del soggetto estinto con confluenza nel richiedente – le sezioni dedicate ai requisiti posseduti e l’Iban corrispondente al conto corrente sul quale verrà accreditato il contributo.
Nel modello è inoltre prevista la sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di non superamento dei massimali previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni (cosiddetto Temporary Framework) e di rispetto delle condizioni in essa previste.
Nel caso in cui il richiedente si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, è presente il quadro B per l’indicazione dei codici fiscali degli altri soggetti facenti parte dell’impresa unica.
Importante è la compilazione del campo relativo agli aiuti eccedenti i massimali delle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework previgenti all’attuale, da effettuarsi se il richiedente – non avendoli già riversati o sottratti da altri aiuti – intenda sottrarli dal contributo per la ristorazione collettiva, e del campo relativo al plafond residuo fruibile dal richiedente sulla sezione 3.1 del Temporary Framework, da determinare sottraendo al massimale previsto per il proprio settore di attività (agricoltura, pesca e acquacoltura o settore diverso) gli aiuti di Stato già ottenuti alla data dell’istanza.
Qualora il plafond residuo dovesse essere inferiore al contributo determinato in fase di ripartizione dei fondi, il contributo spettante è pari all’importo per cui vi è ancora capienza nel plafond residuo, al fine di non superare il tetto massimo di aiuti.
L’Agenzia procede all’erogazione del contributo spettante, sottratto l’eventuale importo di aiuti da restituire e relativi interessi di recupero, indicati nell’istanza.
La presentazione dell’istanza
L’istanza può essere presentata nel periodo tra il 6 e il 20 giugno 2022 esclusivamente in modalità telematica, tramite la procedura web che verrà messa a disposizione all’interno del portale “Fatture e corrispettivi” o con predisposizione del file mediante un software predisposto secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento e invio attraverso il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop Telematico).
l’invio potrà essere effettuato direttamente dal richiedente o da un intermediario delegato al cassetto fiscale o alla consultazione full del portale “Fatture e Corrispettivi” (delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”) o ancora appositamente delegato per la presentazione dell’istanza al contributo per la ristorazione collettiva.
Se il richiedente presenta una domande con dati errati, può sostituirla presentando una nuova istanza entro il termine del 20 giugno 2022; entro la stessa data può invece inviare una rinuncia, se il contributo richiesto non è spettante.
Controlli ed erogazione del contributo
Il provvedimento illustra le modalità di elaborazione e controllo delle istanze da parte dell’Agenzia, che prevede l’iniziale esecuzione di controlli “formali”, al termine dei quali viene rilasciata la ricevuta di presa in carico.
Successivamente al termine finale di presentazione delle istanze fissato al 20 giugno 2022, l’Agenzia effettua una seconda fase di controlli più approfonditi e procede poi al riparto delle risorse stanziate in base alle istanze validamente presentate e all’erogazione dei contributi mediante accredito sul conto corrente intestato al richiedente indicato sull’istanza.
Come previsto dal decreto citato in premessa, si procederà dapprima al riparto dei fondi in egual misura entro l’importo di 10mila euro per ciascun beneficiario e successivamente al riparto degli eventuali fondi rimanenti in proporzione al numero dei lavorati dipendenti risultante alla data del 31 dicembre 2019 indicato nell’istanza.
Qualora il contributo spettante al beneficiario dopo la ripartizione – esposto nell’area “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi” – fosse di importo superiore a 150.000 euro, per ottenerne l’erogazione il beneficiario dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di regolarità antimafia, redatta secondo il modello che sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia, da inviarsi via pec all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 15 luglio 2022.
Il provvedimento chiude illustrando i controlli che possono essere svolti successivamente all’erogazione e fornendo le modalità operative per l’eventuale restituzione di un contributo ottenuto e non spettante.
fonte fiscooggi.it