I chiarimenti sugli enti coinvolti nella trasmigrazione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) e le modalità di accesso per le new entry. La circolare n. 2/2022 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali definisce i criteri dell’attività istruttoria nel procedimento di iscrizione al Runt, inclusa quella degli enti già esistenti, la competenza degli uffici regionali del Runts, l’operatività territoriale degli Ets (Enti del terzo settore), la verifica dei requisiti per l’adesione e l’esclusione dei trust.
Per l’iscrizione degli enti già esistenti e dotati di personalità giuridica è prevista una verifica del notaio sulla sussistenza dei requisiti e sulla congruità del patrimonio. Nel dettaglio, è necessario che l’attestazione patrimoniale abbia una data certa e non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda, secondo le previsioni dell’articolo 42-bis del codice civile. Il procedimento di verifica, a differenza del procedimento di iscrizione (articolo 8 Dm n. 106/2020, riservato ai soggetti non coinvolti nella trasmigrazione) è avviato d’ufficio e non su istanza di parte.
Altre precisazioni riguardano il trust, che non può essere ricompreso all’interno del Terzo settore (articolo 4, comma 1 del Codice del Terzo settore) in quanto essendo privo di soggettività giuridica non è configurabile come ente (si veda fra l’altro ordinanza della Cassazione n. 3986/2021).
Le nuove istruzioni fanno seguito al debutto del Registro unico nazionale del Terzo settore, operativo dal 23 novembre 2021 (decreto dirigenziale n. 561/2021, ai sensi dell’articolo 30 del Dm n. 106/2020), che a regime sostituirà i registri delle Aps (Associazioni di promozione sociale), delle Odv (Organizzazioni di volontariato) e l’anagrafe delle Onlus. Il provvedimento che ha dato avvio al registro contiene, fra l’altro, il calendario degli adempimenti che riguardano sia l’ufficio statale, sia gli uffici del Runts delle Regioni e delle Province autonome.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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