In relazione al commercio di quotidiani, periodici e relativi supporti integrativi, l’Iva è applicabile in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95%, anziché dell’ordinario 80% (articolo 74, comma 1, lettera c), Dpr n. 633/1972), per tutto il 2021. Anche se la norma (articolo 67, comma 7, Dl n. 73/2021, il “Sostegni bis), che ha esteso la misura adottata dal decreto “Rilancio” per il 2020 (articolo 187, Dl n. 34/2020), è entrata in vigore a metà anno.
Con la risposta n. 207 del 22 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate, condividendo le riflessioni dell’istante, chiarisce che, pur non essendo specificamente evidenziato né nella disposizione di riferimento né nella relazione illustrativa, la misura agevolativa può essere estesa all’intero anno.
A sostegno della precisazione, ricorda che, al tempo della maggiorazione della percentuale di forfettizzazione della resa, introdotta dal Dl “Rilancio” nel mezzo del 2020 per mitigare gli effetti delle misure restrittive messe in campo allo scopo di arginare la pandemia, con il dossier della Relazione tecnica della Camera, è stato specificato che “la norma in esame, pur entrando in vigore a maggio del 2020, dispone che il nuovo coefficiente si applichi per l’anno 2020”.
Per quanto concerne, invece, la successiva analoga disposizione introdotta dal decreto “Sostegni bis” per l’anno 2021, nella Relazione tecnica si legge che “la proposta normativa è orientata ad estendere al 2021 il regime straordinario di forfetizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, innalzando la resa dall’attuale 80 al 95 per cento (regime che, limitatamente al 2020, l’art. 187 del DL n. 34 del 2020 ha introdotto alle medesime condizioni ivi proposte)”. Stessa puntualizzazione si rintraccia, poi, nelle schede di lettura nel dossier della Camera del 27 maggio 2021, nelle quali è scritto che “il comma 7 applica anche per l’anno 2021 il regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), che ne consente la riduzione del 95 percento (invece dell’80 per cento previsto in via ordinaria), introdotto per il 2020 dall’articolo 187 del decreto n. 34 (decreto Rilancio). In particolare, viene stabilito che per l’anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l’IVA può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria)”.
In sostanza, il riferimento all’anno 2021 è continuo. Ed è anche comprensibile, vista la ratio della misura, finalizzata alla prosecuzione degli interventi a favore delle imprese della filiera della stampa economicamente depresse a causa della pandemia. Pertanto, l’istante, il quale ritiene che l’agevolazione sia applicabile per l’intero anno 2021, è nel giusto.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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