Pubblicata la Guida dell’Agenzia delle Entrate che illustra le funzionalità della “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito web, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare al Fisco l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
Nella Guida, datata aprile 2022, si legge subito un avvertimento: le operazioni effettuate tramite la Piattaforma non costituiscono, né sostituiscono, le transazioni, i relativi documenti e gli atti di cessione dei crediti intervenuti tra le parti, ma rappresentano solo le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (quando ciò è previsto).
A tal fine, specifica l’Agenzia che il fatto che esistano crediti sulla Piattaforma non significa che gli stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Questi presupposti saranno, infatti, sempre verificati da parte dell’Amministrazione finanziaria in capo al titolare originario del credito.
Attraverso la Piattaforma possono essere comunicate le seguenti cessioni:
– dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
– del Tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020);
– del credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).
Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 122 del Dl n. 34/2020 (Decreto Rilancio), alcuni crediti d’imposta che erano cedibili fino al 31 dicembre 2021, ora, non possono più essere movimentati. Si tratta:
– dei crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione di botteghe, negozi e degli immobili ad uso non abitativo;
– del credito d’imposta per le spese di sanificazione e l’acquisto dei DPI;
– del credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro.
L’Agenzia delle Entrate specifica come utilizzare la Piattaforma a seconda del tipo di credito che si vuole cedere.
Per i crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi, la Piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24; oppure, in alternativa, di comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti, nel rispetto delle norme vigenti.
Fino a quando non si accetta la transazione, non possono essere effettuate compensazioni o ulteriori cessioni. Se l’utente ritiene di non essere il corretto cessionario del credito, ovvero se ritiene che i relativi dati non siano corretti, deve rifiutare la cessione attraverso l’apposita funzione della Piattaforma.
Relativamente alle cessioni dei crediti d’imposta derivanti da Bonus edilizi, si deve dire che la nuova Piattaforma, per quanto utile, nasce già incompleta, in quanto essa non tiene conto della cosiddetta “quarta cessione” dei crediti di imposta da parte di banche a favore di propri correntisti, che verrà introdotta all’articolo 121 del Decreto Rilancio da parte del Dl n. 17/2022 (Decreto Energia), attualmente in corso di conversione in legge.
Riguardo alle altre tipologie di crediti (esempio: tax credit vacanze e credito ACE), la Piattaforma consente ai titolari di comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito ad altri soggetti, interamente o parzialmente, nel rispetto delle disposizioni pro tempore vigenti.
L’ulteriore cessionario indicato visualizzerà sulla Piattaforma i dati dei crediti ricevuti.
In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non potrà utilizzarlo in compensazione ovvero cederlo ulteriormente, e affinché quest’ultimo possa tornare nella disponibilità del credito erroneamente ceduto è necessario che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l’apposita funzione della Piattaforma.
Avverte la Guida che l’accettazione e il rifiuto non possono essere parziali.
noltre, sono irreversibili, salvo casi particolari che saranno disciplinati dall’Agenzia con apposite istruzioni, per consentire di revocare la scelta.
Nelle varie aree della Piattaforma, i soggetti coinvolti (cedente e cessionario) potranno immediatamente vedere gli esiti delle operazioni effettuate sulla Piattaforma stessa.
Dopo l’accettazione, infine, i crediti saranno visibili anche nel Cassetto fiscale del cessionario.
La Piattaforma è composta da quattro funzioni:
– Monitoraggio crediti;
– Cessione crediti;
– Accettazione crediti/sconti;
– Lista movimenti;
La Piattaforma potrà essere estesa anche ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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