La sospensione dell’esecutività della cartella esattoriale disposta dal giudice non rileva ai fini del calcolo degli interessi. Questi, infatti, decorrono dalla notifica della cartella nonostante la sospensione cautelare disposta dall’autorità giudiziaria. La novella introdotta dal 1° gennaio 2016, che ha parificato il trattamento previsto in caso di sospensione amministrativa, rileva solo per la misura degli interessi, non per la debenza.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 5692 del 22 febbraio 2022, con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La Ctr Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, negando così il diritto all’applicabilità degli interessi al tasso del 4,5 per cento annuo sulle somme dovute dalla contribuente al caso della sospensione giudiziale della pretesa tributaria. Secondo i giudici di appello il nuovo comma 8-bis dell’articolo 47 del Dlgs n. 546/1992 non ha valore di interpretazione autentica e non è interpretabile analogicamente, per cui sino al 31 dicembre 2015 era illegittimo applicare gli interessi, in qualsiasi misura, al periodo di sospensione giudiziale.
La Cassazione ha ribaltato il verdetto dei giudici di merito.
Secondo i giudici di legittimità, durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi. Infatti, la pretesa di interessi da parte dell’amministrazione finanziaria si fonda sul principio secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente, senza che la sospensione giudiziale ne impedisca la maturazione (Cassazione n. 15970/2014).
In definitiva, in tema di impugnazione di cartella di pagamento per interessi dovuti per il periodo di sospensione cautelare della pretesa ?scale disposta dall’autorità giudiziaria tributaria, l’applicabilità degli interessi maturati durante il periodo di sospensione cautelare discende dall’interpretazione dell’articolo 47 del Dlgs n. 546/1992, indipendentemente dalla novella del comma 8-bis disposta ad opera del Dlgs n. 156/2015 (articolo 9) la quale ha inciso solo sulla misura dell’interesse, parificandolo al tasso applicato alla sospensione amministrativa (Cassazione n. 20362/2020).
La pretesa di interessi da parte dell’amministrazione finanziaria si fonda sul principio generale di cui all’articolo 1282, primo comma, codice civile secondo cui i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto in misura del tasso legale, salvo che la legge o il titolo dispongano diversamente.
La Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Ctr Lombardia in diversa composizione.
Secondo l’ormai pacifico orientamento della Cassazione è legittima la cartella di pagamento con cui vengono richiesti gli interessi da sospensione maturati durante il periodo di sospensione cautelare ex articolo 47 del Dlgs n. 546/1992 sino al provvedimento con cui la Ctp rigetta il ricorso.
La sospensione cautelare non incide sull’efficacia del provvedimento impugnato, il quale conserva nelle more del giudizio i suoi effetti e la sua validità, ma esclusivamente sulla esecutività dello stesso, con la sola conseguenza che, se e fin quando permane il provvedimento di sospensione, non potrà procedersi alla riscossione coattiva né dei tributi né degli interessi relativi che restano comunque dovuti una volta venuto meno il provvedimento di sospensione (Cassazione n. 1312/2018).
È per questo che può affermarsi che la cessazione degli effetti della sospensione in conseguenza della sentenza di primo grado che ha rigettato il ricorso determina la «caducazione» o il «travolgimento» degli effetti medesimi, comportando essa la possibilità di procedere a riscossione coattiva per l’intero credito dei relativi accessori accertati nel merito in sentenza.
Né sulla questione può incidere la modifica dell’articolo 47 predetto ad opera dall’articolo 9, comma 1, lettera r), numero 4), Dlgs n. 156/2015 che ha aggiunto il comma 8-bis, con il quale si stabilisce che, durante il periodo di sospensione, si applicano gli interessi al tasso previsto per la sospensione amministrativa: in tal modo, viene espressamente recepito nel testo normativo l’orientamento, tanto di prassi quanto di giurisprudenza, incline a uniformare il calcolo degli interessi per la sospensione accordata dal giudice e dall’amministrazione finanziaria.
Secondo la Cassazione l’innovazione introdotta da tale disposizione non consiste infatti nell’aver essa previsto l’applicazione, durante il periodo di sospensione cautelare, di interessi che prima, in mancanza di espressa previsione, andavano esclusi, ma solo nell’aver parificato — per evidenti esigenze di razionalità e parità di trattamento — il tasso di interesse applicabile nel detto periodo a quello che sarebbe stato da applicare se, anziché di sospensione giudiziale, si fosse trattato di sospensione amministrativa, ipotesi già disciplinata dall’articolo 39 del Dpr n. 602/1973.
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