L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della Legge n. 178/2020, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
La stessa norma ha demandato al Direttore dell’Agenzia delle Entrate di stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa previsto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 1,5 milioni di euro per l’anno 2023.
In merito, il provvedimento agenziale. n. 153000 del 16 giugno 2021 ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.
Ecco, quindi, che con il provvedimento n. 102326 del 31 marzo 2022, è stata fissata al 30,3745 per cento la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per l’acquisto di depuratori d’acqua dai contribuenti che hanno sostenuto nel corso del 2021 spese rientranti nel bonus introdotto dalla Legge di Bilancio n. 178/2020.
La suddetta percentuale è stata ottenuta quale rapporto tra il limite di spesa previsto per ciascun periodo d’imposta e l’ammontare complessivo del credito d’imposta.
Dato che l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa, ne deriva che il rapporto suddetto è il seguente:
– 5.000.000/ 16.461.141.
Specifica, infine, il provvedimento Prot. n. 2022/102326 che:
– ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
– il bonus può essere utilizzato in compensazione ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
-il codice tributo da indicare nel modello F24 in caso di utilizzo in compensazione sarà istituito con successiva risoluzione.
L’annunicato documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate non si è fatto attendere.
In data 1° aprile 2022, è stata emanata la risoluzione n. 17/E con la quale è stato istituito il seguente codice tributo per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con modello F24:
– “6975” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.
In fase di compilazione del modello, il nuovo codice dovrà essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, mentre, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” si dovrà indicare quello di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.