La Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze dell’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento: l’accesso allo studio del consulente è equiparabile all’accesso presso la sede dell’impresa, stesse garanzie procedimentali.
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento determina, di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”.
Detto termine, per consolidata giurisprudenza, è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, primaria espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente e principio finalizzato al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.
La disposizione richiamata è applicabile anche ai tributi armonizzati e, quindi, anche all’IVA, senza che ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la cd. prova di resistenza.
Il menzionato termine dilatorio “decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo”.
Essso, inoltre, “si applica anche agli accessi cd. istantanei, ossia quelli volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell’accertamento, sicché, anche in detta ipotesi, è illegittimo, ove non ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’atto impositivo emesso “ante tempus”.
I principi sono stati richiamati dalla Suprema corte nel testo della sentenza n. 10352 del 31 marzo 2022, rispetto a una vicenda in cui si era trattato di accesso avvenuto pacificamente prima dei sessanta giorni previsti dalla legge, presso il professionista tenutario delle scritture contabili di un’impresa individuale.
Per la Cassazione, si trattava di accesso sicuramente equiparabile, ai fini dell’applicazione della garanzia procedimentale prevista dalla Legge n. 212/2000, articolo 12, comma 7, all’accesso avvenuto presso la sede dell’impresa: andava, ossia, osservato il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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