Con la circolare n. 8 del 29 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulle principali novità in materia di imposta di registro, Iva e Irap introdotte dal decreto legge n. 228/2021 (decreto “Milleproroghe”) convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 15/2022.
In particolare, sono state commentante le disposizioni di seguito riportate.
Sospensione dei termini agevolazione prima casa (articolo 3, comma 5-septies)
La norma ha prorogato al 31 marzo 2022 la scadenza della sospensione dei termini che condizionano l’applicazione dell’imposta di registro agevolata (2%) agli atti traslativi della proprietà di case di abitazione, nonché del termine per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
La circolare ha chiarito che ai fini della decorrenza dei termini stabiliti dalla legge per fruire dei benefici “prima casa”, la sospensione dei termini deve ritenersi operante anche in relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022, anteriore rispetto alla data di entrata in vigore della proroga.
È stato precisato, inoltre, che il contribuente matura il diritto al rimborso, nel caso in cui ritenendosi decaduto dal beneficio “prima casa” per inutile decorso dei termini decadenziali nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022, abbia versato le maggiori somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
Proroga dei versamenti per chi svolge attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree a restrizione sanitaria per emergenza da aviaria e peste suina africana (articolo 3, comma 6-quater)
Per tali soggetti la novella normativa prevede la proroga dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte (ex articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/1973), alle trattenute riguardanti l’addizionale regionale e comunale all’Irpef effettuate dai sostituti d’imposta, nonché dei versamenti Iva, le cui scadenze ordinarie cadono del periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022. Il documento di prassi ha precisato che:
– possono beneficiare della proroga i soggetti che, alla data di inizio del periodo di sospensione (1° gennaio 2022), avevano la sede operativa in uno dei comuni rientranti nelle aree soggette a particolari restrizioni disposte da ordinanze o dispositivi delle autorità competenti a seguito della verifica di casi di peste suina africana o di influenza aviaria;
– non è possibile beneficiarne qualora, alla data del 1° gennaio 2022, sia cessata l’efficacia delle restrizioni dovute alle anzidette emergenze;
– la proroga trova applicazione anche qualora le restrizioni vengano disposte dalle autorità competenti in data successiva al 1° gennaio 2022, ma solamente con riferimento ai versamenti che scadono nel periodo compreso tra la data di decorrenza delle restrizioni sanitarie e il 30 giugno 2022;
– rientrano tra i “soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo” coloro che – indipendentemente dalla forma giuridica adottata – esercitano tale attività in via non marginale rispetto all’attività complessivamente svolta. A tal fine, per il riscontro del requisito della “non marginalità”, può farsi riferimento al volume d’affari del periodo d’imposta precedente a quello in cui sono stati emanati l’ordinanza o il dispositivo che hanno dichiarato le restrizioni di cui trattasi. In particolare, le attività di allevamento avicunicolo o suinicolo possono considerarsi non marginali nell’ipotesi in cui abbiano generato un volume d’affari non inferiore al 10% di quello complessivo;
– pur non essendo espressamente previsto, atteso che si tratta di una proroga del termine per l’effettuazione dei versamenti, la cui scadenza è normativamente fissata al 31 luglio 2022, in relazione a tali versamenti non sono dovuti interessi fino a tale data;
– ancorché non espressamente previsto dalla norma, non si dà luogo al rimborso delle somme eventualmente già versate nel periodo 1° gennaio – 28 febbraio 2022.
La norma è intervenuta sul Dl n. 104/2020 (decreto “Agosto”), posticipando dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine entro cui pagare, senza applicazione di sanzioni e interessi, il saldo Irap 2019 e il primo acconto Irap 2020, nella misura in cui tali importi non siano stati versati per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero recate dal decreto legge n. 34/2020 (decreto “Rilancio”) e più specificamente per una non corretta interpretazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Temporary Framework).
Il legislatore del decreto Rilancio aveva previsto che i soggetti con determinate caratteristiche non fossero tenuti al versamento:
– del saldo dell’Irap relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019;
– della prima rata dell’acconto Irap dovuto per il periodo d’imposta successivo.
Nella circolare è stato, infine, evidenziato che con il decreto Mef dell’11 dicembre 2021 sono stati individuati i limiti e le condizioni previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 della suddetta comunicazione della Commissione europea, entro cui è possibile fruire dell’aiuto.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia (in corso di emanazione), inoltre, sono individuati termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione con la quale il contribuente beneficiario degli aiuti di Stato è tenuto ad attestare che l’importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, ed è approvato il relativo modello.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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