La sopravvenuta riduzione al 40% – per la definizione agevolata ex art. 6, comma 4-bis, Dl n. 185/2008 – degli oneri contributivi determina, nel bilancio del contribuente che se ne avvalga, una parziale cancellazione di passività relative a precedenti esercizi.
A tale parziale cancellazione corrisponde una sopravvenienza attiva (a norma dell’art. 109 TUIR certa ed oggettivamente determinabile con l’accesso al beneficio) la cui rilevanza fiscale, ai sensi dell’art. 88 del TUIR, deriva dalla deducibilità degli stessi oneri.
Così la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8623 del 16 marzo 2022, pronunciata in riferimento agli effetti fiscali della definizione agevolata degli oneri contributivi.
Nel caso esaminato, la ratio della specifica agevolazione oggetto della controversia – ossia la possibilità, per le vittime del sisma, di definire gli oneri contributivi, con pagamento parziale e rateale – era quella di sollevare, per ragioni correlate alla calamità, il contribuente residente nell’area interessata, di parte del debito contributivo pregresso.
Si trattava di pretesa erariale che “non attinge, neppure indirettamente, tale beneficio, che rimane consolidato”.
Piuttosto, la tassazione della relativa sopravvenienza attiva, operando sul diverso piano fiscale, precludeva al contribuente di avvantaggiarsi di un ulteriore e diverso beneficio, ovvero di continuare sostanzialmente ad avvalersi degli effetti della deduzione, quale componente negativo, di quella parte degli oneri contributivi che non aveva pagato e che non erano più dovuti per effetto della normativa, sopravvenuta, e della relativa istanza di adesione, che ne aveva consentito la riduzione nella misura del 60%.
Si trattava, invero, di un beneficio fiscale che non poteva conseguire automaticamente al riconoscimento del beneficio contributivo, traducendosi altrimenti in un’agevolazione di fatto, senza titolo normativo.
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