Con la risposta n. 150 del 23 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le prestazioni percepite da un contribuente da parte di uno Stato estero, derivanti dalla sua adesione a un fondo integrativo complementare al regime di previdenza sociale obbligatorio, la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, non sono qualificabili come trattamento pensionistico, quindi, non spetta il beneficio dell’imposta sostitutiva, se il soggetto si trasferisce in Italia.
L’istante, residente in Portogallo e, in precedenza, nel Regno Unito, intende trasferire la propria residenza in Italia in uno dei comuni previsti dall’articolo 24-ter Tuir.
Il contribuente è titolare di un fondo pensione privato, istituito nel Regno Unito, offerto tramite l’intermediazione di una società, in relazione al quale viene rappresentato che:
– la costituzione del fondo è avvenuta nel 2012
il fondo integrativo, cui l’istante, quale lavoratore dipendente ha aderito, è assimilabile al fondo di previdenza complementare previsto dalla legislazione italiana e messo a disposizione del datore di lavoro ai suoi dipendenti;
– in sede di costituzione del fondo, il relativo contributo è stato versato con un trasferimento dal fondo aziendale secondo le regole dettate dal legislatore inglese;
– di aver aderito al sopra richiamato fondo versando i contributi, in aggiunta alle somme versate dal proprio datore di lavoro;
– che a partire dal periodo di imposta 2021 intende cominciare a ricevere le prestazioni pensionistiche dalla pensione integrativa.
Inoltre, chiarisce il contribuente, il diritto di ricevere la prestazione dal fondo pensione oggetto della trattazione non è legato in sé stesso alla cessazione del rapporto di lavoro, ma si basa sul regolamento del fondo stesso e sul quadro normativo di riferimento. L’accesso al fondo, tra l’altro, non è neppure condizionato al raggiungimento di una certa età anagrafica ed è flessibile, potendo l’avente diritto decidere quando e in che forma ricevere le erogazioni pensionistiche.
Ciò considerato, prospettando una risposta positiva, l’interpellante chiede se il trattamento pensionistico che percepirà, a partire dal periodo di imposta in cui trasferirà la residenza in Italia, possa usufruire del regime agevolato, ex articolo 24-ter Tuir, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef.
L’Agenzia premette che l’articolo 1, comma 273, legge 145/2018 (legge di bilancio 2019), ha inserito l’articolo 24-ter Tuir, prevedendo un nuovo regime di imposizione sostitutiva dell’Irpef per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
In particolare, il comma 1 del citato articolo prevede che “le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell’art. 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, e in uno dei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti compresi” in un elenco citato negli allegati del Dl 189/2016 (zone colpite dal sisma) “possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2, a un’imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione” (cfr anche circolare n. 21/2020).
Per effetto dei commi 2, 4 e 5 del citato articolo 24-ter, l’opzione è:
– esercitata dalle persone fisiche che non siano state fiscalmente residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace e trasferiscono la residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa (comma 2);
– valida per i primi nove periodi d’imposta successivi al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale o l’anno in cui l’opzione diviene efficace (comma 4);
– esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta (comma 5).
Per l’accesso al regime in argomento è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche dei redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) Tuir erogati da soggetti esteri, atteso che, ai sensi della norma da ultimo indicata, “costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
Quindi, osserva l’Agenzia, per espressa previsione normativa, i redditi da pensione sono equiparati a quelli di lavoro dipendente.
Sulla base dei chiarimenti forniti con il richiamato documento di prassi, rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti percepiti dopo la cessazione di un’attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causa anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo).
In linea di principio, spiega l’Agenzia, le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero e corrisposte, una volta maturato il requisito anagrafico richiesto per l’accesso alla prestazione, a un soggetto che trasferisce la residenza nel territorio dello Stato, devono risultare imponibili nel nostro Paese in base alla specifica convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con il Paese della fonte.
Detti emolumenti sono riconducibili, in via generale, ai redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) Tuir, che equipara ai redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni a esse equiparati, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana in base al Dlgs n. 252/2005.
In definitiva – in risposta all’istanza – l’Agenzia ritiene che le prestazioni in oggetto derivanti dalla sua adesione al fondo integrativo (complementare al regime di previdenza sociale obbligatorio), la cui riscossione può avvenire in qualsiasi momento, non sono qualificabili come trattamento pensionistico.
Pertanto, poiché le stesse non sono riconducibili nell’ambito applicativo di cui all’articolo 49 citato, il contribuente non può accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24-ter Tuir.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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