Una società che effettua il commercio di bevande alcoliche, soggette ad accisa, con clienti stabiliti in altri Stati Ue potrà provare il trasporto dei beni, in luogo del CMR, con il documento amministrativo elettronico (e-AD) emesso dai sistemi elettronici dell’Agenzia delle dogane e quindi idoneo a tracciare fedelmente ogni fase dello spostamento delle merci. È la sintesi della risposta dell’Agenzia n. 146 del 22 marzo 2022.
L’istante per le cessioni di tali beni si avvale di depositi fiscali e opera in regime di sospensione d’accisa utilizzando una piattaforma comunitaria per il controllo dei movimenti fra i Paesi “Emcs” (Excise Movement and Control System). Con l’utilizzo di questo sistema, il movimento dei beni soggetti ad accisa, all’interno dell’Unione europea, viene tracciato con il documento amministrativo elettronico (DAA elettronico o eAD) che accompagna la merce nel suo viaggio.
Lo stesso istante fa presente che nelle vendite con trasporto dei beni a cura del cessionario è difficile raccogliere il documento di trasporto “CMR” per cui chiede se per provare il trasporto intracomunitario può utilizzare il documento e-AD, in alternativa al CMR.
L’Agenzia è d’accordo con la tesi prospettata dall’istante secondo cui non esiste nessuna normativa comunitaria né interna che esclude l’utilizzo del documento e-AD al posto del CMR, in quanto la prova dell’effettuazione delle cessioni intracomunitaria e del trasporto della merce oltre confine è, in pratica, una questione di fatto che si risolve valutando elementi concreti secondo dei criteri di ragionevolezza. L’e-AD, fra l’altro, è un documento emesso e validato dai sistemi informatici dell’Agenzia delle dogane per cui costituisce un mezzo di prova di provenienza pubblica idoneo a tracciare fedelmente lo spostamento delle merci.
Per quanto riguarda la prassi, l’Agenzia fa presente che la circolare n. 12/2020 ha confermato che non esiste un vincolo rigido in ordine ai documenti da fornire ai fini della prova delle cessioni intracomunitarie. Anche le risoluzioni n. 477/2008 e n. 19/2013 hanno chiarito che quando non è possibile esibire il documento di trasporto cartaceo CMR, sono ammissibili altri mezzi di prova come, ad esempio, il CMR elettronico o documenti equipollenti contenenti le stesse informazioni.
L’Agenzia ricorda che anche la Corte di cassazione, nell’ordinanza n. 28832/2019, proprio in relazione alla vendita di prodotti alcolici in regime di sospensione di accisa, ha riconosciuto la validità dei documenti e-AD ai fini della prova del trasferimento della merce.
Da ultimo la Corte di giustizia (sentenza del 20 giugno 2018, Enteco Baltic UAB, C-108/17) ha confermato l’efficacia probatoria dei documenti e-AD per un caso di importazione di carburante con deposito fiscale in un Paese Ue e successiva cessione intracomunitaria con resa ex-works.
In conclusione, l’Agenzia ritiene che alla luce della normativa e della giurisprudenza, sia interna che comunitaria, e in base alla prassi, sebbene l’e-AD sia un documento amministrativo elettronico introdotto per soddisfare esigenze diverse rispetto al CMR e limitato nel suo impiego alle sole merci soggette ad accise armonizzate, considerato che viene emesso e controllato nella sua circolazione dalla pubblica amministrazione, tale documento possa essere utilizzato in alternativa al CMR (nel quale sono contenuti gli stessi elementi) o altro documento di trasporto della merce, in quanto è in grado di provare l’uscita dei beni dal territorio dello Stato.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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