Con la risposta n. 140 del 21 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate chiarisce che se, nell’ambito di un consolidato, avvengono operazioni straordinarie che riguardino società già incluse in detto perimetro per il quale è stata già esercitata l’opzione originaria, non sussiste il caso della “modifica della compagine sociale” che causa l’interruzione della tassazione consolidata, né vi è la necessità della preventiva presentazione di un’istanza di interpello probatorio.
Una Spa deteneva l’intero capitale sociale di un’altra Spa, che, a sua volta, aveva il controllo totalitario di una terza spa, unipersonale.
La prima società, in qualità di consolidante, e le società controllate, in qualità di consolidate, aderiscono al regime della tassazione di gruppo (articoli 117 e ss. Tuir).
Nel corso del 2019, sono state poste in essere due operazioni di scissione parziale proporzionale.
Con la prima scissione, che ha riguardato la spa unipersonale, parte del patrimonio di questa è confluito in una srl di nuova costituzione, le cui quote sono state interamente sottoscritte dall’altra consolidata.
Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione sono costituiti da un terreno fabbricabile e da un terreno agricolo, per un certo valore complessivo. Ai fini della scissione, la società scissa ha decurtato dal proprio patrimonio netto riserve disponibili per un certo importo, che la società beneficiaria ha allocato in parte a capitale sociale ed in parte a riserve disponibili.
Dopo questa prima scissione, in pari data, vi è stata, a sua volta, la scissione parziale proporzionale dell’altra società consolidata, per effetto della quale parte del patrimonio di quest’ultima società è confluito in una spa società di nuova costituzione, le cui quote sono state interamente sottoscritte dalla consolidante. Gli elementi patrimoniali oggetto di scissione sono costituiti da terreni e fabbricati, nonché dalla partecipazione nella Srl.
Ai fini della scissione, la società scissa ha decurtato dal proprio patrimonio netto riserve disponibili per un certo importo, che la società beneficiaria ha allocato parte a capitale sociale e parte a riserve disponibili.
Lo scopo delle predette operazioni di scissione è stato quello di separare il compendio immobiliare non strategico dal comparto industriale ed operativo.
In sostanza, la consolidante – prospettando una risposta negativa – domanda se la fattispecie concreta sopra descritta integri o meno il caso della “modifica della compagine sociale” che causa l’interruzione della tassazione consolidata, considerato in particolare che, per effetto della seconda operazione di scissione, la Srl, inizialmente detenuta al 100% da una consolidata, è divenuta totalmente di proprietà della spa di nuova costituzione.
L’Agenzia premette che il Dm del 9 giugno 2004 è stato sostituito dal Dm del 1° marzo 2018 (“decreto attuativo”), emanato in conseguenza delle innovazioni di cui all’articolo 7-quater, comma 27, lettere c), d) ed e) Dl n. 193/2016, convertito in legge n. 225/2016.
In questo senso, in ipotesi di operazioni straordinarie, l’articolo 11, commi 4 e 6, e l’articolo 13, comma 1, del decreto attuativo, risultano confermativi di quanto già previsto dal previgente, citato, decreto. In particolare, il richiamato articolo 11, comma 4 prevede che “la scissione totale o parziale di consolidata che non comporti modifica della compagine sociale non muta gli effetti derivanti dall’opzione alla tassazione di gruppo, fermo restando i requisiti richiesti di cui all’art. 117, comma 1, del testo unico; in tal caso, le società beneficiarie che si costituiscono per effetto della scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo della società scissa, ancorché non esercitino l’opzione di cui all’art. 117, comma 1, del testo unico”.
L’articolo 13, comma 2, del decreto attuativo subordina la continuazione della tassazione di gruppo alla risposta favorevole ad apposita istanza di interpello “probatorio” presentata dalla società che effettua l’operazione, fatta eccezione per i casi previsti dall’articolo 11 e dal comma 1 del medesimo articolo 13.
Dalla lettura congiunta delle predette norme – osserva l’Agenzia – deriva che, al ricorrere della fattispecie contemplata dal comma 4 dell’articolo 11 vi è continuazione del consolidato in essere a prescindere dalla presentazione di un’istanza di interpello probatorio.
Ebbene, nel caso di specie, vengono descritte due operazioni di scissione parziale e proporzionale che, secondo l’Agenzia, sono riconducibili alla fattispecie di cui al comma 4 del menzionato articolo 11 del decreto attuativo, poiché, avvenendo le scissioni a favore di società neocostituite totalmente controllate (direttamente ed indirettamente) dalla spa consolidante e controllante totalitaria delle due società scisse, non si verifica alcuna modifica della compagine sociale.
Né depone in senso contrario la circostanza che, a seguito della seconda scissone, la srl beneficiaria, inizialmente partecipata al 100% dalla consolidata, sia divenuta di proprietà al 100% della spa newco.
In questo senso, la prassi dell’ufficio ha precisato che l’espressione “compagine sociale” deve essere intesa “non con riferimento alle due società interessate dall’operazione (scissa e beneficiaria), bensì in riferimento all’intera <<area>> di consolidamento fiscale” (cfr. risoluzione 65/2007).
Ebbene, nel caso di specie, non è intervenuta alcuna modifica sostanziale in relazione alle condizioni richieste dall’articolo 117, comma 1 Tuir per l’applicazione della tassazione di gruppo.
Infatti, la consolidante, che prima delle operazioni di scissione descritte deteneva il controllo totalitario (diretto o indiretto) delle sottostanti società consolidate, anche dopo le operazioni straordinarie continua a detenere il controllo (diretto o indiretto) di tutte le società sottostanti nella misura del 100%.
D’altra parte, specifica l’Agenzia, sempre per effetto delle suddette operazioni di scissione, nessun imponibile viene sottratto o inserito nell’area di consolidamento fiscale in quanto le operazioni stesse riguardano società già incluse in detto perimetro per il quale è stata già esercitata l’opzione originaria.
In conclusione, dal momento che le operazioni di riorganizzazione descritte dalla consolidante sono riconducibili alla fattispecie di cui all’articolo 11, comma 4 Dm del 1° marzo 2018, l’Agenzia ritiene che il consolidato fiscale in questione possa continuare senza la necessità della preventiva presentazione di un’istanza di interpello probatorio (articoli 124, comma 5 Tuir e 13, comma 2 decreto attuativo).
Infine, le società beneficiarie costituite per effetto delle suddette operazioni di scissione si considerano partecipanti alla tassazione di gruppo per un periodo pari a quello residuo delle società scisse, ancorché non esercitino l’opzione di cui all’articolo 117, comma 1 Tuir.
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